Concorso docenti: con quanti CFU si può partecipare? Una lettrice ci domanda: “Mi sono laureata nel dicembre 2005 in lettere moderne, con indirizzo storico artistico e dei beni culturali, ho preso i 24 CFU ma 2 dei quattro moduli d’esame, li ho superati entro la data di scadenza del decreto (31 ottobre) e gli altri due dopo tale data. Posso accedere al concorso, magari con diritto di riserva, per prendere poi l’abilitazione con i titoli rimanenti o i 30 CFU?” Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Accesso al 1° concorso PNRR
Anche questa volta – scrive l’Avv. Altieri – è necessario esaminare la normativa di riferimento, al fine di rispondere al quesito posto dalla lettrice, ed in particolare le specifiche norme sui titoli di accesso alla procedura concorsuale, previste dal regolamento del concorso e dal bando. Come abbiamo avuto modo di ricordare più volte, sono titoli di accesso al 1° concorso PNRR, fase transitoria, per la scuola secondaria, oltre al titolo di studio idoneo:
Per posti comuni:
- abilitazione per la specifica classe di concorso, oppure
- tre anni di servizio anche non continuativi nella scuola statale negli ultimi cinque, di cui almeno uno specifico, oppure
- 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022
Per le classi di concorso ITP:
- laurea di primo livello + abilitazione specifica, oppure
- diploma di accesso alla classe di concorso (non è richiesto il possesso dei 24 CFU)
Per posti di sostegno
- titolo di specializzazione specifico per il grado di scuola richiesto.
La normativa sui 24 CFU
Con particolare riferimento al requisito di accesso costituito dal titolo di studio e dal possesso dei 24 CFU, l’art. 3, comma 7, del Regolamento del concorso per la scuola secondaria, ossia il D.M. n. 205 del 26.10.2023 recita che “La prima procedura concorsuale transitoria è bandita per i posti comuni e per i posti di sostegno. Per i posti comuni è ammessa la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del Decreto Legislativo, come individuati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 5; possono altresì partecipare, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo, coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento”.
Analogamente, l’art. 4, comma 3, del Bando per la scuola secondaria, ossia il D.D. n. 2575 del 06.122023, dispone che “Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che ……..(omissis)…..abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento”. Dunque, sulla base delle sopra citate norme che disciplinano i 24 CFU come titolo di accesso al 1° concorso PNRR, detti CFU devono essere conseguiti entro il 31 ottobre 2022, per cui il possesso di una parte dei CFU richiesti si sostanzia in un non possesso dei CFU necessari e, conseguentemente, nella mancanza del titolo di studio necessario per partecipare al concorso.
Ammissione con riserva?
La possibilità di chiedere l’ammissione con riserva alla procedura (al fine di conseguire poi i CFU rimanenti con la frequenza dei corsi abilitanti una volta stipulato il contratto a tempo determinato) è una strada che non appare affatto perseguibile (anche attraverso un contenzioso), atteso che:
- come dispone l’art. 3, comma 1, del D.M. n. 205/2023, il titolo di accesso deve essere posseduto “alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”;
- la partecipazione ai corsi abilitanti è finalizzata unicamente al conseguimento dell’abilitazione per i vincitori di concorso che ne siano privi e non anche al conseguimento dei requisiti di accesso alla procedura concorsuale.