Permessi retribuiti
Permessi retribuiti

Sul tema dei permessi giornalieri per il personale docente vi è sempre tanta confusione, soprattutto per i precari. Qualcuno sostiene che i docenti assunti da graduatoria di istituto o da interpello non abbiano diritto ai 3 giorni di permesso retribuito durante il periodo delle lezioni. In realtà, non è il canale da cui è assegnata la supplenza a rilevare in materia, bensì la scadenza contrattuale. Facciamo chiarezza.

Permesso retribuito: cosa prevede il CCNL

Secondo l’art. 35 c. 12 dell’ultimo CCNL, il personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno, ha diritto a richiedere tre giorni di permesso retribuito durante l’anno scolastico. La previsione vale per tutte le categorie di docenti, senza distinzione: curricolari, IRC, alternativa, potenziamento, sostegno o ITP.

GPS, GI o interpello: conta solo la scadenza contrattuale

Per i docenti assunti da GPS il problema non si pone, in quanto le assegnazioni sono necessariamente annuali o al termine delle attività didattiche. Il discorso può cambiare, in teoria, per chi è assunto da graduatoria di istituto o da interpello. Ma fino a un certo punto. È vero che nella maggior parte dei casi si ricorre a questi ultimi due strumenti per le supplenze brevi, ma non è sempre questo il caso. Pensiamo, ad esempio, ad alcune classi di concorso per cui le GAE e le GPS si esauriscono ben prima della naturale scadenza del 31 dicembre. In questi casi, gli uffici scolastici territoriali conferiscono autonomia ai Dirigenti Scolastici per l’individuazione dei docenti da GI/interpello. In tal modo, sono autorizzati a stipulare contratti fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Pertanto, sebbene non sia così frequente, ci possono essere insegnanti assunti da graduatoria di istituto o da interpello con tali termini contrattuali. E anche a loro spettano, indubbiamente, i 3 giorni. Per tutti gli altri supplenti brevi, sono previsti al massimo 6 giorni di permesso non retribuito durante l’intero anno scolastico (art. 35 c. 13 CCNL).

I 3 giorni di permesso retribuito non sono concessi, ma sono a domanda: unico vincolo l’autocertificazione

Va inoltre ribadito che, come da espressa previsione della contrattazione collettiva, non vi è discrezionalità da parte del Ds. Ciò significa che il docente che ne ha diritto può presentare domanda senza che questa sia sottoposta ad alcun giudizio di merito o concessione. L’unico vincolo è di carattere formale. Il dipendente deve seguire l’iter previsto dalla propria scuola per presentare i permessi, autocertificando i motivi familiari e/o personali per cui si assenterà. A tal proposito, vale qualsiasi motivazione: un trasloco, un concerto, un viaggio o altre ipotesi. Il motivo personale non è mai contestabile.