La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalitร  (art. 36 c. 4 del CCNL 2019-21). I docenti hanno dunque il diritto-dovere di aggiornarsi, ai fini di mantenere uno standard elevato di qualitร . Puรฒ accadere, in alcuni casi, che la formazione richieda spostamenti e organizzazione anche durante lโ€™orario di servizio. Anzi, addirittura possono essere necessarie delle intere giornate. A tal proposito, lo stesso contratto collettivo prevede 5 giorni di permesso retribuito. In molti, perรฒ, non hanno ancora chiaro un aspetto: questa possibilitร  vale solo per i docenti di ruolo o รจ estendibile anche ai docenti precari?

I 5 giorni di permesso per la formazione spettano a tutti i docenti, compresi i precari

La disciplina della formazione รจ affidata prevalentemente allโ€™art. 36 del succitato contratto collettivo. Per evitare che la formazione possa comportare oneri di sostituzione del personale assente, il comma 5 dellโ€™articolo in questione prevede che โ€œi corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante lโ€™orario di servizio e in ogni caso fuori dell’orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa รจ considerato in servizio a tutti gli effettiโ€.

Se le iniziative di formazione sono invece individuate dal docente e richiedono spostamenti e/o impossibilitร  di conciliazione con lโ€™attivitร  di insegnamento e il proprio orario di servizio, รจ garantito un totale di 5 giorni di permesso da utilizzare durante lโ€™anno scolastico. Cosรฌ recita lโ€™art. 36 c. 8: โ€œIl personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dellโ€™anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con lโ€™esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalitร , e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attivitร  musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artisticheโ€. Dunque, non cโ€™รจ alcuna differenziazione tra docenti di ruolo e docenti precari: il diritto di usufruire di tali permessi รจ garantito a tutto il personale in servizio.

Docenti formatori e criteri generali di fruizione

Lโ€™art. 36 c. 10 consente di avere le medesime possibilitร  anche per i docenti formatori. Le opportunitร  di fruizione, perรฒ, non sono cumulabili con quelle utilizzate in qualitร  di discente. Va inoltre precisato che il diritto del docente dovrร  agganciarsi ai criteri di fruizione stabiliti dalla contrattazione integrativa dโ€™istituto (art. 36 c. 14). Infatti, in caso di richieste plurime concentrate nelle stesse giornate, potrebbe essere necessario operare delle scelte, ai fini di non intaccare il regolare servizio scolastico. E questo significherebbe prevedere una sorta di graduatoria. Ad esempio, possono essere concessi i permessi prioritariamente per chi intende svolgere attivitร  di formazione previste e coerenti con il PTOF. Oppure, si puรฒ prevedere una preferenza per attivitร  che hanno allโ€™interno contenuti disciplinari rispetto a formazioni piรน โ€œgenericheโ€. O ancora, dare la possibilitร  a chi presenta richiesta per la prima volta di partecipare rispetto a chi ha giร  usufruito in passato dellโ€™opportunitร . Insomma, ci sono diversi incastri, ma il diritto ai permessi รจ garantito. Docente di ruolo o precario che sia.