La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalitร (art. 36 c. 4 del CCNL 2019-21). I docenti hanno dunque il diritto-dovere di aggiornarsi, ai fini di mantenere uno standard elevato di qualitร . Puรฒ accadere, in alcuni casi, che la formazione richieda spostamenti e organizzazione anche durante lโorario di servizio. Anzi, addirittura possono essere necessarie delle intere giornate. A tal proposito, lo stesso contratto collettivo prevede 5 giorni di permesso retribuito. In molti, perรฒ, non hanno ancora chiaro un aspetto: questa possibilitร vale solo per i docenti di ruolo o รจ estendibile anche ai docenti precari?
I 5 giorni di permesso per la formazione spettano a tutti i docenti, compresi i precari
La disciplina della formazione รจ affidata prevalentemente allโart. 36 del succitato contratto collettivo. Per evitare che la formazione possa comportare oneri di sostituzione del personale assente, il comma 5 dellโarticolo in questione prevede che โi corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante lโorario di servizio e in ogni caso fuori dell’orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa รจ considerato in servizio a tutti gli effettiโ.
Se le iniziative di formazione sono invece individuate dal docente e richiedono spostamenti e/o impossibilitร di conciliazione con lโattivitร di insegnamento e il proprio orario di servizio, รจ garantito un totale di 5 giorni di permesso da utilizzare durante lโanno scolastico. Cosรฌ recita lโart. 36 c. 8: โIl personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dellโanno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con lโesonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalitร , e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attivitร musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artisticheโ. Dunque, non cโรจ alcuna differenziazione tra docenti di ruolo e docenti precari: il diritto di usufruire di tali permessi รจ garantito a tutto il personale in servizio.
Docenti formatori e criteri generali di fruizione
Lโart. 36 c. 10 consente di avere le medesime possibilitร anche per i docenti formatori. Le opportunitร di fruizione, perรฒ, non sono cumulabili con quelle utilizzate in qualitร di discente. Va inoltre precisato che il diritto del docente dovrร agganciarsi ai criteri di fruizione stabiliti dalla contrattazione integrativa dโistituto (art. 36 c. 14). Infatti, in caso di richieste plurime concentrate nelle stesse giornate, potrebbe essere necessario operare delle scelte, ai fini di non intaccare il regolare servizio scolastico. E questo significherebbe prevedere una sorta di graduatoria. Ad esempio, possono essere concessi i permessi prioritariamente per chi intende svolgere attivitร di formazione previste e coerenti con il PTOF. Oppure, si puรฒ prevedere una preferenza per attivitร che hanno allโinterno contenuti disciplinari rispetto a formazioni piรน โgenericheโ. O ancora, dare la possibilitร a chi presenta richiesta per la prima volta di partecipare rispetto a chi ha giร usufruito in passato dellโopportunitร . Insomma, ci sono diversi incastri, ma il diritto ai permessi รจ garantito. Docente di ruolo o precario che sia.