La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità (art. 36 c. 4 del CCNL 2019-21). I docenti hanno dunque il diritto-dovere di aggiornarsi, ai fini di mantenere uno standard elevato di qualità. Può accadere, in alcuni casi, che la formazione richieda spostamenti e organizzazione anche durante l’orario di servizio. Anzi, addirittura possono essere necessarie delle intere giornate. A tal proposito, lo stesso contratto collettivo prevede 5 giorni di permesso retribuito. In molti, però, non hanno ancora chiaro un aspetto: questa possibilità vale solo per i docenti di ruolo o è estendibile anche ai docenti precari?

I 5 giorni di permesso per la formazione spettano a tutti i docenti, compresi i precari

La disciplina della formazione è affidata prevalentemente all’art. 36 del succitato contratto collettivo. Per evitare che la formazione possa comportare oneri di sostituzione del personale assente, il comma 5 dell’articolo in questione prevede che “i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e in ogni caso fuori dell’orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti”.

Se le iniziative di formazione sono invece individuate dal docente e richiedono spostamenti e/o impossibilità di conciliazione con l’attività di insegnamento e il proprio orario di servizio, è garantito un totale di 5 giorni di permesso da utilizzare durante l’anno scolastico. Così recita l’art. 36 c. 8: “Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche”. Dunque, non c’è alcuna differenziazione tra docenti di ruolo e docenti precari: il diritto di usufruire di tali permessi è garantito a tutto il personale in servizio.

Docenti formatori e criteri generali di fruizione

L’art. 36 c. 10 consente di avere le medesime possibilità anche per i docenti formatori. Le opportunità di fruizione, però, non sono cumulabili con quelle utilizzate in qualità di discente. Va inoltre precisato che il diritto del docente dovrà agganciarsi ai criteri di fruizione stabiliti dalla contrattazione integrativa d’istituto (art. 36 c. 14). Infatti, in caso di richieste plurime concentrate nelle stesse giornate, potrebbe essere necessario operare delle scelte, ai fini di non intaccare il regolare servizio scolastico. E questo significherebbe prevedere una sorta di graduatoria. Ad esempio, possono essere concessi i permessi prioritariamente per chi intende svolgere attività di formazione previste e coerenti con il PTOF. Oppure, si può prevedere una preferenza per attività che hanno all’interno contenuti disciplinari rispetto a formazioni più “generiche”. O ancora, dare la possibilità a chi presenta richiesta per la prima volta di partecipare rispetto a chi ha già usufruito in passato dell’opportunità. Insomma, ci sono diversi incastri, ma il diritto ai permessi è garantito. Docente di ruolo o precario che sia.