Ferie: a quanti giorni hanno diritto docenti e ATA della scuola nel corso dell’anno? A questa domanda ha risposto l’Avvocato Fabio Rossi nel corso della trattazione settimanale su YouTube. Vediamo cosa prevede la normativa per il personale scolastico, in caso di festività soppresse e come funziona la fruizione.
Ferie docenti e ATA della scuola
Il personale scolastico, docente e ATA, ha diritto per ogni anno scolastico di servizio ad un periodo di ferie retribuito di:
- 30 gg. per anno scolastico se l’anzianità di servizio non è superiore ad anni 3;
- 32 gg. per anno scolastico se l’anzianità di servizio è superiore ad anni 3.
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Festività soppresse
In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo (non possono essere usufruite durante il normale svolgimento delle attività didattiche.)
Quando si possono fruire le ferie?
La legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 54, legge n. 228/2012) ha stabilito che i docenti usufruiscono delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Per il personale ATA le ferie possono essere divise in più periodi, in base alle esigenze di servizio, e devono comprendere almeno 15 giorni continuativi tra il 1 luglio e il 31 agosto (come previsto dall’art. 13, comma 11 del CCNL 2006-09).
Durante le lezioni, i docenti (sia di ruolo che supplenti) possono usufruire di 6 giorni di ferie. Questi 6 giorni di ferie sono normalmente concesse in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. Tuttavia, tale limitazione non si pone qualora (analogamente a quanto avviene per la fruizione dei tre giorni di permesso retribuito) venga addotta e autocertificata la sussistenza di “motivi personali o familiari”.