Supplenze da GAE o GPS, il comma 1 dell’articolo 14 (lettera b) dell’Ordinanza Ministeriale N. 88 indica quanto segue: ‘L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime’.
Sanzioni per l’abbandono del servizio su supplenza, precisazioni dell’USP Vercelli: Nota N. 6099 del 9 ottobre
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli, nella Nota N. 6099 pubblicata il 9 ottobre 2024, fornisce alcune precisazioni in merito alle conseguenze per il docente che abbandona il servizio di supplenza. In riferimento al succitato comma 1 dell’articolo 14 dell’O.M. N. 88, si richiede ai Dirigenti Scolastici di comunicare i nominativi di docenti che, assunti da GAE o GPS o, in caso di esaurimento delle stesse da GI, abbiano abbandonato dopo l’effettiva presa di servizio e l’apposizione della firma sul contratto.
L’Ufficio Scolastico provvederà, sulla base delle segnalazioni ricevute, a formalizzare con decreto l’applicazione delle sanzioni e verificherà che gli stessi non siano titolati a presentare domanda per la scelta delle scuole su piattaforma INS anche per l’anno scolastico 2025/2026. Ne deriva che il docente che abbandona il servizio, ovvero la dimissione dopo la presa di servizio, non avrà la possibilità di compilare la domanda delle 150 preferenze per concorrere alle nomine a tempo determinato per il prossimo anno scolastico 2025/26.