Abilitazione conseguita in Spagna, una recentissima Ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Roma ha accolto un ricorso, presentato da diversi docenti, riguardante il riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Spagna e, nello specifico, la domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.
La Corte d’Appello di Roma condanna il MIM per eccessiva durata del processo dinanzi al TAR per le abilitazioni conseguite in Spagna
Come riferisce lo Studio Legale Naso & Partners che ha patrocinato il ricorso, nel 2017 diversi ricorrenti si rivolsero al TAR del Lazio per impugnare la Nota N. 2971 del 17 marzo 2017 dell’allora Ministero dell’Università e della Ricerca tramite la quale l’Amministrazione aveva richiesto l’ulteriore requisito riguardante il superamento del concorso pubblico (o parte di esso) per l’insegnamento in Spagna, ovvero l’iscrizione nelle graduatorie straordinarie dei docenti supplenti delle Comunità autonome spagnole.
Il 31 ottobre 2023, il TAR Lazio ha accolto tale ricorso: la pronuncia, non essendo stata impugnata dal Ministero, è passata, di conseguenza, in giudicato. I ricorrenti, in seguito, hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte d’Appello di Roma allo scopo di ottenere un indennizzo equo dall’Amministrazione centrale per eccessiva durata del processo dinanzi al TAR.
L’Ordinanza della Corte di Appello di Roma
La Corte di Appello di Roma, con l’emissione dell’Ordinanza del 23 luglio scorso, ha accolto le richieste dei ricorrenti, per ciascuno dei quali è stata disposta la corresponsione di un indennizzo. Tale decisione è stata motivata dal fatto che ‘il giudizio presupposto si è protratto per anni 6, mesi 5, giorni 10, e, dunque, detratti i tre anni di cui all’articolo 2, comma 2-bis, vi è stato superamento della durata ragionevole del processo di anni 3, mesi 5, giorni 9, arrotondati ad anni 3 (esclusa la frazione di anno inferiore a sei mesi, ex art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001), non risultando stasi processuali imputabili ai ricorrenti’.