Percorsi abilitanti formativi all’insegnamento, in attesa della pubblicazione dei bandi, da parte delle Università, per l’iscrizione ai corsi, si chiariscono alcuni aspetti riguardanti la riserva dei posti, pari al 45 per cento per l’anno accademico 2023/24.
Riserva di posti per i docenti triennalisti e i partecipanti al concorso straordinario
L’articolo 2 del decreto N. 620 indica quanto segue: ‘Per l’accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l’anno accademico 2023/2024, è riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 una quota di posti nella misura del 45 per cento dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato.
Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva’.
Come funzionerà la riserva di posti
Pertanto, per l’anno accademico 2023/24 il decreto ha previsto una riserva di posti a favore dei docenti triennalisti, ovvero coloro che hanno svolto servizio per almeno tre anni (anche non continuativi ma di cui uno specifico nella classe di concorso) presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie e dei docenti che hanno sostenuto il concorso straordinario bis. Per il secondo e terzo ciclo, contrariamente al primo ciclo di corsi, la riserva di posti sarà ridotta al 35 per cento.
In merito alla riserva di posti, il 5 per cento interessa i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni (per i percorsi di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA). Nel caso in cui le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui torneranno disponibili sulla riserva complessiva. L’allegato A del decreto indica i criteri per l’accesso, nel caso in cui il numero di domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva superasse il numero di posti riservati.