Chi è abilitato in educazione motoria alla scuola primaria, può ottenere l’abilitazione per la scuola secondaria? Quale percorso deve seguire? Un lettore chiede: “Buongiorno, sono un laureato magistrale in scienze motorie LM67 con 24 CFU, non ho ancora insegnato ma sono risultato vincitore del concorso per Educazione Motoria nella scuola primaria EEEM in Emilia Romagna. La relativa graduatoria è già stata pubblicata dall’ USR e spero di essere assunto per l’anno scolastico 2024/ 2025, pertanto risulto abilitato in EEEM in seguito al superamento del concorso. Vorrei abilitarmi anche per la classe A48 iscrivendomi ad un percorso formativo da 30 CFU per abilitati ex art.13, è possibile? È corretto dire che se otterrò l’abilitazione nella classe A48 potrò in futuro:
- iscrivermi in prima fascia GPS per la A48
- chiedere il trasferimento dalla classe EEEM alla A48;
- partecipare ai concorsi per le scuole secondarie anche senza avere fatto i corsi per i 60cfu? In caso di vittoria al concorso dovrò intraprendere un percorso da 30 CFU per essere ammesso in ruolo?
La natura abilitante del concorso di Ed. motoria alla primaria
Risponde al quesito del nostro lettore l’Avv. Maria Rosaria Altieri, che spiega: Preliminarmente è necessario chiarire che il superamento della prova scritta e della prova orale del concorso per l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria comporta il conseguimento dell’abilitazione. Invero, l’art. 10, comma 8, del DM 80 del 30 marzo 2022, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria”, recita che “Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, costituisce abilitazione all’insegnamento nei casi in cui il candidato ne sia privo”.
Il conseguimento di altra abilitazione in ed. motoria
Tanto premesso, il nostro lettore, essendo già abilitato, potrà partecipare ai percorsi abilitanti da 30 CFU riservati agli abilitati e specializzati sul sostegno di cui all’art. 2 ter del D.Lgs. n. 59/2017 e all’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 e conseguire l’abilitazione anche sulla classe di concorso A048. Inoltre, in ragione dell’accorpamento operato dal D.M. n. 255 del 22 dicembre 2023, sarà considerato abilitato anche per la classe di concorso A049.
Le risposte ai quesiti
Conseguita così l’abilitazione sulla classe di concorso A048 potrà:
- iscriversi il prossimo anno negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS e, in occasione del prossimo aggiornamento previsto per il 2026, nella I fascia GPS e partecipare così alle operazioni di incarichi di supplenza, anche se di ruolo nella scuola primaria (secondo quanto disposto dall’art. 7 del vigente CCNL);
- se di ruolo nella scuola primaria chiedere il passaggio di ruolo nella scuola secondaria sulla classe di concorso A048 (o A049);
- partecipare ai concorsi per ottenere il ruolo nella classe di concorso A048, atteso che, così disposto dall’art. 5 del D.Lgs. 59/2017, dal 1° gennaio 2025, al termine della fase transitoria, l’abilitazione sarà requisito necessario per poter partecipare ai concorsi per l’insegnamento. In questo caso se vincerà il concorso non dovrà fare ulteriori corsi abilitanti in quanto già abilitato.
Tuttavia, anche se privo di abilitazione, essendo in possesso dei 24 CFU, potrà partecipare al secondo concorso PNRR che dovrebbe essere bandito nel mese di novembre prossimo, ultimo concorso a cui si potrà ancora partecipare senza abilitazione. In questo secondo, ottenuto il ruolo, il docente, così come previsto dall’art. 18 bis, comma 4, del D.Lgs. 59/2017 e dell’all.to 5 del DPCM 4 agosto 2023, dovrà frequentare il percorso abilitante da 36 CFU per conseguire l’abilitazione.