La sentenza del TAR Lazio n. 16220, Sez. III-bis, del 31.10.2023, in materia di riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero (Spagna), ha annullato la nota ministeriale n. 2971 del 17.3.2017, rilevando l’errata commistione tra requisiti di abilitazione ed accesso al pubblico impiego. In conseguenza della pronuncia del TAR “per essere abilitati in Spagna, è sufficiente aver conseguito il master en profesorado e aver ottenuto il riconoscimento della laurea, rilevandosi che la pretesa del Ministero, che i docenti debbano anche aver superato un concorso a cattedra spagnolo o si siano iscritti alle graduatorie dei docenti spagnoli, è assolutamente illegittima“.
Abilitazione all’estero: la sentenza che avrà ripercussioni
La sentenza ha preso spunto dalle argomentazioni svolte dai legali di parte dei ricorrenti (Avv.ti Giuseppe Lipari, Leonardo Guidi e Massimo Sidoti), già sviluppate ed accolte in precedenti contenziosi (tra cui Trib. Padova 30 settembre 2020 sul diritto all’assunzione e Cons. Stato n. 1264/2023 sulla rimozione della clausola risolutiva). In esito all’annullamento, tutti gli abilitati il cui provvedimento è stato sottoposto a “condizione risolutiva” avranno titolo ad ottenere la rimozione della clausola. Con questa sentenza finisce una vicenda grottesca che si trascinava dal 2017 e che ha creato tanti disagi a cittadini abilitati in Spagna, tenuti nel limbo, ed auspichiamo che in futuro il Ministero dell’Istruzione agisca in maniera differente, applicando correttamente la normativa europea.
Avv. Leonardo Guidi