Una persona aspirante docente consegue un master o frequenta corsi singoli per completare la propria CDC (ad es. A-18). Si iscrive in graduatoria e consegue il titolo di specializzazione su sostegno o il percorso abilitante 60 CFU che dichiara sempre in graduatoria. Successivamente, si rende conto che mancano alcuni CFU per accedere alla propria CDC. In questo caso, potrebbe recuperarli con un esame integrativo? Risulteranno validi i titoli acquisiti? Questa è la domanda posta da una nostra lettrice, a cui risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Laurea senza i necessari CFU e iscrizione al TFA sostegno
Il D.M. n. 92 dell’08.02.2019, contenente “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, all’art. 3, indica i requisiti di ammissione al TFA sostegno ed in particolare, al comma 2, recita che “per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’ articolo 5 del decreto legislativo (D.Lgs. n. 59/2017, ndr) con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
Il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 all’art. 5 stabilisce che “1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso”.
Dunque, per l’accesso al TFA sostegno è necessario che la laurea sia coerente con la classe di concorso richiesta, deve avere cioè gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2026, dal DM 259/2017 e dal DM 255/2023.
L’iscrizione ai percorsi da 60 CFU
Ai sensi dell’art. art. 2 ter del D.lgs. n. 59/2017 e dell’all.to 1 del DPCM del 4 agosto 2023, possono accedere al percorso di abilitazione standard, ossia quello da 60 CFU, coloro che abbiano:
- Laurea (Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale o titolo equipollente o equiparato) o Diploma dell’Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica di II livello (o titolo equipollente o equiparato);
- studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale;
- studenti iscritti ad un Corso Laurea Magistrale a Ciclo unico che abbiano già conseguito almeno 180 crediti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al percorso;
- diploma ITP (requisito valido fino al 31 dicembre 2024) per le classi di concorso della tabella B
Anche per l’accesso al percorso da 60 CFU con la laurea, questa deve essere coerente con la classe di concorso richiesta, avere cioè gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2026, dal DM 259/2017 e dal DM 255/2023
La risposta al quesito
Dunque, atteso che per accedere al TFA sostegno e al percorso da 60 CFU è necessario che la laurea sia già comprensiva di tutti i CFU e gli esami integrativi così come previsti dalla normativa sopra citata, la mancanza di detti esami e CFU, successivamente emersa, può essere causa di annullamento del titolo di specializzazione o di abilitazione, non essendo normativamente prevista la possibilità di integrare successivamente il piano di studi.
Su punto non può neppure venire in soccorso la Nota Ministeriale n. 1290 del 22 Luglio 2020 che a pag. 2 precisa che “il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda”. Ciò in quanto la citata norma limita la sua applicabilità al solo servizio prestato senza titolo e non anche al titolo di abilitazione o specializzazione conseguito senza la laurea coerente con la classe di concorso richiesta.
Pertanto, nell’ipotesi in cui la specializzazione e l’abilitazione sia conseguita con un titolo di accesso non idoneo, potrebbe essere necessario instaurare un contezioso per tentare di evitare l’annullamento del percorso di specializzazione o abilitazione e sanare il vizio del titolo (se medio tempore il piano di studi universitario è stato integrato dei necessari CFU mancanti).