Continuano le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio a favore di chi consegue le abilitazioni all’insegnamento in Paesi esteri. Questa volta il TAR, il 26 e il 27 febbraio scorsi, ha emanato una serie di pronunce di contenuto quasi uguale, che hanno condannato l’assenza di risposta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito in riferimento a vari provvedimenti sulle richieste di riconoscimento dell’abilitazione sul sostegno conseguita all’estero: per il Tribunale, infatti, questo silenzio si è prolungato per troppo tempo. Facciamo qui di seguito il punto della questione.

I tempi da rispettare per accreditamento dell’abilitazione sostegno conseguita all’estero

Il Tar del Lazio ha accolto con esito positivo i ricorsi tenendo conto dell’orientamento consolidato presso il suddetto Tribunale (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 11 maggio 2023, n.8113), specificando che la legge attribuisce al Ministero dell’Istruzione e del Merito il compito di concludere la procedura di accreditamento dell’abilitazione sul sostegno conseguita all’estero.

La Direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 206/2007, ha stabilito che non possono trascorrere più di 4 mesi per il riconoscimento delle abilitazioni sul sostegno conseguite all’estero, termine che si considera a partire dal momento di presentazione della richiesta di accreditamento. Tale termine è scaduto, e il TAR ha proceduto a condannare il Ministero per il suo “silenzio inadempimento”: il MIM deve concludere il procedimento entro 180 giorni a partire dalla notificazione del provvedimento, o dalla comunicazione amministrativa delle singole sentenze in merito.

Entro 180 giorni, pertanto, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha l’obbligo di esaminare la documentazione trasmessa da ogni richiedente. Deve quindi appurare se il percorso di studi svolto e i titoli conseguiti all’estero siano coerenti con quanto previsto dalla direttiva 2005/36/UE al fine del riconoscimento delle abilitazioni sul sostegno conseguite all’estero.

Compiti del Ministero

Il TAR ha fatto riferimento a quanto indicato dal Giudice d’appello (Sez. VII, n. 1361/2023) sull’accertamento delle abilitazioni sul sostegno conseguite all’estero, disponendo in caso di mancata equipollenza dei titoli, proporzionate misure compensative in base al’art.14 della suddetta Direttiva 2005/36/CE («spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi» (Corte Giustizia dell’Unione Europea, 13 novembre 2003, in causa C-313/01).