Abilitazione sostegno conseguita all’estero, giungono importanti novità in relazione all’annosa questione riguardante i titoli di specializzazione acquisiti in altri Paesi: la procedura d’urgenza, infatti, arriverà dinanzi alla Commissione PETI del Parlamento Europeo.
Titolo di specializzazione sostegno conseguito all’estero, novità dal Parlamento europeo
Gli avvocati Fasano, unitamente al segretario del sindacato Silav, Dott. Gaetano Giordano, saranno , infatti, auditi nella seduta del 23 gennaio 2024, dinanzi al Parlamento Europeo in rappresentanza di migliaia di docenti precari italiani.
E ciò grazie a una petizione presentata dallo studio legale Fasano e dal sindacato Silav, co-firmata dall’onorevole Lucia Vuolo, con cui si è ottenuta la procedura d’urgenza per l’esame del caso che oggi limita il diritto al lavoro di migliaia di docenti italiani. La petizione è la N. 0953 – 23 co-firmata dall’Onorevole Lucia Vuolo e dagli Avvocati Angela Maria e Stefania Fasano e da Gaetano Giordano (SILAV). Nelle ambizioni dell’Onorevole, dello Studio Fasano e della Silav, questa petizione pone l’accento invece sulle “tempistiche (del riconoscimento del titolo estero, ndr) certamente inconciliabili con il diritto al lavoro e al suo accesso dei giovani docenti precari, travalicando anche i 36 mesi di attesa”. Si è puntato l’obiettivo sul grave danno da ritardo comunitario reso in danno di chi, del tutto in buona fede, ha conseguito un titolo che presenta piena validità giuridica e comunitaria.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta applicando una dilazione dei tempi per il riconoscimento del titolo del tutto inconciliabili con la normativa nazionale ed eurounitaria. L’obiettivo dell’azione è quella di ottenere il diritto al pieno riconoscimento entro tempi brevi e il risarcimento del danno – oramai già concretizzatosi – da ritardo comunitario. Al via, quindi, le azioni nazionali per la liquidazione delle spettanze economiche e per l’immissione in ruolo. In primis, di rappresentare come la responsabilità in cui incorre l’amministrazione per l’esercizio delle proprie funzioni pubbliche/prerogative, sia sussumibile nell’ipotesi di responsabilità da fatto illecito (principio del neminem laedere – ex art. 2043 c.c.). Ed infatti, se generalmente la responsabilità da inadempimento (contrattuale – ex art. 1.218 c.c.) si basa sull’inesatto adempimento dell’obbligazione cui il debitore è vincolato in virtù del patto contrattuale sottoscritto, un simil vincolo (obbligo) contrattuale giammai potrà essere configurato nei rapporti intercorrenti tra privato e Pubblica Amministrazione.
Invero, il rapporto giuridico che si instaura tra il privato cittadino e l’amministrazione, si connota della presenza di due situazioni soggettive entrambe attive, ovverosia da un lato l’interesse legittimo del privato e, dall’altro, il potere della P.A. nell’esercizio delle proprie prerogative fornitegli dal legislatore, finalizzate unicamente al perseguimento dell’interesse pubblico. Per cui l’ingiustificato ritardo nel rilascio del provvedimento da parte della P.A. ingenera una responsabilità in capo ad essa coerente con la funzione dei termini massimi del procedimento (la quale consegue l’obiettivo di definire un quadro di chiarezza e certezza relativo ai tempi in cui il potere pubblico deve essere esercitato, ingenerando una legittima aspettativa nei confronti del privato).
Motivi questi che hanno dettato, grazie all’azione dello studio Legale, del Silav e della Euro deputata, Lucia Vuolo, la procedura ’urgenza. “Siamo molto soddisfatte del risultato ottenuto, soprattutto a fronte delle critiche che avevano offuscato la nostra iniziativa e che avevano definito come “perniciosa” l’azione al Parlamento Europeo che invece, oggi, è l’unica che sta dando un concreto schiaffo legale all’intera vicenda”.