Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione IV bis) ha emesso, in data 7 febbraio 2024, una sentenza molto importante, soprattutto perché la prima in Italia nel suo genere, in relazione all’annullamento di due decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito emanati in merito a una domanda cumulativa di una docente abilitata in Romania, sia su sostegno (ADSS) che per la classe di concorso A046.
Prima sentenza in Italia, TAR Lazio annulla decreti di rigetto del MIM contro abilitazioni conseguite all’estero
Lo Studio Legale dell’Avvocato Maurizio Danza, Professore di Diritto del Lavoro Unimercatorum, in collaborazione con l’Avvocato Pietro Valentini del Foro di Roma, hanno illustrato i particolari della vicenda che ha riguardato una docente, la quale si è vista rigettare l’istanza di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania su c.d.c. sostegno ADSS; il MIM, inoltre, aveva previsto, per la c.d.c. A046, ha determinazione della misura compensativa del tirocinio (2 anni scolastici, 300 ore per ciascun anno).
Il decreto di rigetto per l’abilitazione su sostegno
Per il decreto di rigetto su ADSS, il Collegio ha stabilito che ‘tale decreto deve essere annullato alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui: “A giudizio del Collegio il ricorso è fondato. Si deve considerare che la questione del riconoscimento dei titoli abilitativi per lo svolgimento della professione di insegnante di sostegno in altro Stato dell’Unione Europea ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali, risolti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze numero 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022.
In sintesi, l’Adunanza plenaria (n. 22 del 2022) ha affermato il seguente principio di diritto: Spetta al ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva’.
Il decreto per le misure compensative del tirocinio su c.d.c. A046
Per quanto riguarda, invece, la determinazione delle misure compensative per la c.d.c. A046, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso, precisando che ‘va determinato nella misura di 1 anno scolastico per 300 ore: “la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi.
Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale” (i.a. sentenza n. 7268/2021)’. Riportiamo a questo indirizzo, il testo integrale del comunicato diffuso dall’Avvocato Maurizio Danza.