Torna in primo piano la questione riguardante l’accesso al corso di specializzazione su sostegno in assenza del requisito richiesto dei 24 CFU: il Consiglio di Stato ha provveduto ad accogliere il ricorso presentato da un’aspirante che, nonostante il superamento delle fasi selettive, rischiava di non poter partecipare al TFA sostegno (VIII ciclo) a motivo della mancata acquisizione dei 24 Crediti Formativi Universitari entro la data stabilita dal bando.
TFA sostegno e requisito dei 24 CFU: Ordinanza del Consiglio di Stato
Lo studio legale degli Avvocati Esposito e Santonicola ha illustrato la vicenda riguardante l’accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, denominato TFA Sostegno VIII Ciclo, indetto dall’Università degli Studi di Salerno. Il bando di concorso imponeva, come requisito di accesso per la scuola secondaria, il possesso di 24 crediti formativi universitari (CFU) da acquisire entro il 31 ottobre 2022.
Gli avvocati hanno argomentato che il requisito dei 24 CFU derivasse da un’errata interpretazione di una nota informativa e di una FAQ del Ministero dell’Istruzione, facendo riferimento all’articolo 44 del D.L. N. 36 del 30 aprile 2022. Secondo la loro tesi, la legge n. 79/2022, che ha convertito il D.L., si riferiva esclusivamente ai requisiti per la partecipazione al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti della scuola primaria e secondaria e non al TFA sostegno VIII ciclo. Le tesi difensive, inoltre, hanno evidenziato una possibile disparità di trattamento tra i docenti laureati, come la ricorrente, e gli ITP che non erano tenuti ad acquisire i 24 CFU per partecipare al corso di specializzazione.
Nonostante il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio abbia inizialmente respinto la domanda giudiziaria cautelare, ritenendo che i requisiti di accesso fossero conformi alla normativa vigente, il Consiglio di Stato, il 10 gennaio scorso, ha accolto l’appello presentato dalla ricorrente, consentendole di partecipare alla procedura e al corso abilitante, ‘nelle more della decisione del ricorso e fino alla pubblicazione della sentenza’. Il Consiglio di Stato, in buona sostanza, ha riconosciuto la necessità di salvaguardare la condizione soggettiva della ricorrente, consentendole di partecipare al concorso e al corso abilitante nella fase intermedia, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.