Una lettrice ci pone varie domande sull’accesso all’insegnamento. Ci chiede: “Ho insegnato 2 anni con contratto covid presso una scuola infanzia statale; poi un anno come insegnante di sostegno in una scuola primaria statale. Ho una maturitĂ  scientifica e una laurea triennale in logopedia. Gentilmente mi sapreste indicare se posso prendere parte agli ultimi concorsi previsti? O che percorso potrei attuare? A chi posso chiedere informazioni sicure, visto che il sindacato a cui mi ero rivolta non è stato in grado di darmi risposte esaustive? Posso partecipare al TFA?” Risponde ai quesiti l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Accesso all’insegnamento scuola infanzia e primaria: quali titoli lo consentono?

Al fine di rispondere al quesito posto dalla lettrice è necessario verificare se la stessa sia in possesso di un idoneo titolo di studio che dia accesso all’insegnamento. A tal fine bisogna scrutinare la normativa specifica sui titoli di accesso all’insegnamento. Quanto all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, i titoli posseduti dalla lettrice (maturità scientifica e laurea triennale in logopedia) non sono titoli idonei, in quanto i titoli di accesso all’insegnamento, che sono anche abilitanti, sono i seguenti:

  • Laurea in Scienze della formazione primaria, sia di vecchio ordinamento (articolo 6, Legge 169 del 2008) sia di nuovo ordinamento (articolo 6 Decreto ministeriale 249 del 2010);
  • Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale (solo scuola dell’Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002 (Decreto Ministeriale 10 marzo 1997).

Vale la pena ricordare che il servizio prestato senza titolo (quale sembra quello prestato dalla lettrice nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria) non è valutabile. Tuttavia, la nota ministeriale n. 1290 del 22 luglio 2020 ha chiarito che “Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda”.

Titoli di accesso scuola secondaria

Anche con riferimento all’insegnamento nella scuola secondaria, dall’esame della normativa specifica (costituita dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato dal D.M. 9 maggio 2017, n. 259), emerge che i titoli posseduti dalla lettrice non sono titolo di accesso a (in nessun grado di scuola e in nessuna classe di concorso), neppure per le classi di concorso ITP. Si può, dunque, consigliare alla lettrice di conseguire la laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (Classe LM/SNT2) che consente l’accesso alla Classe di concorso A-15 Discipline sanitarie. Questa viene insegnata negli Istituti Tecnici indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, e negli Istituti Professionali, indirizzo Servizi Sociosanitari.