“Gentile avvocato, sono un suo assistito che ha richiesto l’accesso diretto al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA Sostegno VIII ciclo) per l’anno accademico 2022/2023, in virtù della mia pluriennale esperienza nel sostegno didattico. Ora che il ricorso è stato accolto e che il TFA Sostegno VIII Ciclo è terminato, come posso sfruttare questa sentenza favorevole?” Risponde al quesito l’avvocato Aldo Esposito.
Risposta dello studio legale Esposito Santonicola
Gentile docente, lei fa riferimento alla recentissima sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis (Presidente dott.ssa Pierina Biancofiore) che ha riconosciuto l’illegittimità della normativa ministeriale che obbligava gli insegnanti “con tre anni di servizio” a sostenere le prove scritte e orali per accedere al TFA Sostegno VIII Ciclo.
In particolare, secondo i giudici, il Decreto del MUR n. 694 del 30 maggio 2023 e i bandi delle singole università hanno violato l’articolo 18 bis, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2017. Il Tribunale ha evidenziato che l’articolo 18 bis mira a facilitare il conseguimento del titolo di specializzazione per coloro che, pur non avendo il titolo, hanno maturato esperienza come insegnanti di sostegno. Le modalità di accesso stabilite dal MUR non potevano contrastare con questa finalità.
Cosa fare?
Ora, considerando che, in attesa dell’emanazione della sentenza, il TFA Sostegno VIII Ciclo si è concluso, si tenga presente che, nel diritto amministrativo italiano, quando un ricorso viene accolto, l’annullamento dell’atto impugnato “ha effetto retroattivo”, ripristinando così il diritto di accesso diretto al percorso specializzante. A questo punto, i singoli interessati potranno innanzitutto diffidare gli Atenei di riferimento per essere ammessi, quantomeno, al nono ciclo specializzante per l’anno accademico 2023/2024, i cui corsi inizieranno dopo l’estate e dovranno concludersi entro giugno 2025.