Accoglimento ricorso per la Carta del Docente, il Tribunale di Roma, con la sentenza N. 8669 dell’8 settembre, ha accolto un ricorso finalizzato al riconoscimento della Carta del Docente. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato dal Giudice del Lavoro alla corresponsione di una somma di denaro pari agli importi della Carta del Docente.
Carta del Docente, il Tribunale di Roma ha accolto un ricorso per il riconoscimento del diritto
L’avvocato Gianfranco Nunziata del Foro di Salerno, patrocinante del ricorso, ha evidenziato, in una nota informativa, le motivazioni riguardanti l’accoglimento ricorso carta docenti, inserendo alcune riflessioni riguardanti la competenza per territorio.
Nella sentenza è stato ‘accertato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica di cui all’art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto i ricorrenti la condanna del Ministero convenuto all’attribuzione in forma specifica del vantaggio economico ‘tramite la Carta Elettronica’. Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ciò poichè la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale’.
Ne consegue, si legge nella sentenza N. 8669 dell’8 settembre, il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla fruizione del bonus di € 500 annui tramite l’attribuzione della Carta Elettronica di cui all’art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per un totale corrispondente al prodotto della somma annuale di € 500 moltiplicata per le annualità riconosciute, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.