“Sono una docente inserita nella cdc A-22 (italiano, storia, geografia alla secondaria di I grado); con l’accorpamento la cdc A-22 si unisce alla A-12 e potranno accedervi coloro i quali hanno anche l’esame in storia antica L-ANT02 o L-ANT03 (requisito che per accedere alla A-22 non era richiesto – allego tabella dei settori scientifico-disciplinari). Nel mio caso particolare, possiedo un totale di 19 CFU in storia, requisito coperto ampiamente per i CFU richiesti per ex-A022 (in cui erano richiesti 12 CFU a scelta tra L-Ant o M-Sto). Quello che mi chiedo è: potrò entrare anche io in A-12 pur non avendo espressamente la totalità dei 24 crediti richiesti adesso in Storia, dato che la validità della legge non è retroattiva? Oppure dovrò integrare espressamente in L-ANT?” Risponde alla domanda della nostra lettrice il prof Carlo Manna.
Aggiornamento classi di concorso
Gentile lettrice, con il Decreto del 22 Dicembre 2023 è stata effettuata una revisione nonché l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Per le nuove classi di concorso (oggetto di accorpamento), resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e con essi anche i rispettivi codici. Nello specifico, la posizione giuridica dei docenti resta inalterata, nel senso che gli stessi sono titolari delle ex rispettive classi di concorso (se di ruolo) e partecipano alle distinte graduatorie sia per il concorso che per le GPS in forza di una clausola di salvaguardia che tutela chi è in possesso delle lauree interessate alla modifica (art 5, comma 1, del D.M. 2 Dicembre 2023).
La laurea del vecchio e nuovo ordinamento
Dal quesito però non si evince se la docente sia in possesso di una laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento, perché a seconda del titolo in possesso ci sono delle modifiche nella nuova tabella (Tabella A) di cui tener conto:
- Per alcune lauree vecchio ordinamento (es: Lettere, Geografia, Storia e Materie letterarie) conseguite dopo il 2000/2001, laddove prima erano richiesti gli esami di “lingua latina o letteratura latina”, la nuova tabella invece li richiede entrambi “lingua latina, letteratura latina”. Per le stesse lauree, mentre prima erano richieste due annualità di storia, adesso ne viene richiesta solo una;
- Per le lauree nuovo ordinamento (specialistiche o magistrali), i requisiti per l’accesso alla classe di concorso ex A-12 (scuola secondaria di secondo grado) non sono stati modificati. Al contrario, sono stati modificati e conformati alla A-12, i requisiti di accesso per la secondaria di I grado.
Infatti, per effetto della nuova classe di concorso A-12 – che include sia I che II grado – sono richiesti almeno 84 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04.
La risposta
Per le ragioni di cui sopra, la docente che aspira ad avere il titolo di accesso anche nella scuola secondaria di secondo grado A-12, dovrà verificare se nel prospetto degli esami sostenuti possiede tutti i SSD richiesti dalla nuova Tabella A e, qualora sia sprovvista di alcuni CFU in uno (Storia, per esempio) o in più SSD, dovrà provvedere ad integrarli attraverso corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) oppure tramite corsi singoli universitari o accademici.
Prof. Manna Carlo (Gilda – Avezzano)