A seguito di quanto stabilito della Legge di Bilancio 2023, a partire dal prossimo anno scolastico 2024/25 si assisterà all’accorpamento di molti circoli didattici e istituti comprensivi. Molti docenti, preoccupati da questo clima di dimensionamento scolastico, si chiedono che fine faranno e se possono scegliere dove insegnare quando l’attuale plesso in cui sono titolari verrà accorpato a nuova scuola. Cerchiamo di capire cosa succederà facendo riferimento all’attuale normativa in vigore.

Riferimento normativo sull’accorpamento di circoli didattici e istituti comprensivi

Come abbiamo visto in un precedente articolo, è l’art. 18 del CCNI 2022/25 (che ricordiamo dovrà recepire alcune modifiche introdotte dalle nuove disposizioni) che si occupa di dimensionamento scolastico. In particolare, è il comma 1 lettera B a soffermarsi sull’accorpamento dei circoli didattici e istituti comprensivi. Analizzandolo, ecco cosa si evince:

  • Al punto 1 si indica che a seguito dell’unificazione i docenti titolari dei plessi o istituti che confluiscono in una nuova scuola entreranno a far parte di un’unica graduatoria interna di istituto, distinta per tipologia, ai fini dell’individuazione di eventuali perdenti posto;
  • Il punto 2, invece, illustra la possibilità per i docenti le cui scuole o plessi confluiranno in nuovi istituti di scegliere di acquisire la titolarità nella nuova scuola di confluenza. “Tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, a fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza”.

Cosa possono fare nel concreto i docenti?

Attenzione, si parla di possibilità, no di obbligo. Pertanto, in caso di accorpamento di circoli didattici, i docenti  possono:

  • scegliere di restare nei succitati plessi o scuole dell’infanzia in cui sono assegnati, per garantire la continuità didattica: in tal caso si parla di opzione di confluenza, con cui acquisiranno la titolarità nel nuovo istituto, cosa che avverrà prima della mobilità ad opera dell’Ufficio scolastico di competenza. Tali docenti confluiranno nella graduatoria interna di istituto.
  • non avvalersi dell’opzione di confluenza (si tratta di chi non vuole restare nell’attuale plesso di assegnazione). In questo caso rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente (o meglio attuale) titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari. Saranno individuati soprannumerari e usufruiranno a domanda della precedenza per rientrare in una delle scuole che subiranno dimensionamento, come indicato al punto II) dall’art. 13 del CCNI.