Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico

La segnalazione di condotte illecite nella Pubblica Amministrazione, nota come whistleblowing, è uno strumento di tutela contro abusi e irregolarità. Tuttavia, cosa accade quando un dipendente viene accusato ingiustamente e non ha accesso al documento che lo riguarda? La normativa italiana sul whistleblowing prevede la tutela dell’identità del segnalante, per evitare possibili ritorsioni. Tuttavia, il diritto alla riservatezza deve essere bilanciato con il diritto di difesa del lavoratore accusato.

Accusa in forma anonima e rifiuto di mostrare l’esposto

Un lettore chiede: “La settimana scorsa ho ricevuto dalla preside una convocazione per difendermi da alcune accuse relative allo svolgimento delle mie mansioni di assistente amministrativo, in quanto qualcuno ha presentato un esposto contro di me affermando che io avrei più volte lasciato il posto di lavoro e avrei anche importunato delle alunne (cose assolutamente non vere e che mi feriscono molto). Ho fatto richiesta di accesso per avere copia di questo esposto ma la preside mi ha risposto che non può mandarmelo per proteggere chi ha presentato la denuncia e che comunque mi devo difendere sui fatti e non ha importanza chi li ha riferiti. E’ davvero così?”.

Whistleblowing e diritti

Nel corso del nostro webinar dedicato all’accesso agli atti amministrativi, l’Avvocato Fabio Rossi ha risposto a questa domanda. Ha detto: Si tratta del caso del c.d. Whistleblowing cioè delle segnalazioni di condotte illecite nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Ebbene, in simili ipotesi vi è un diritto del denunciante a rimanere anonimo – per evitare eventuali ritorsioni – ma questa tutela va, a sua volta, contemperata con il diritto di difesa dell’incolpato. Infatti, sapere cosa esattamente è scritto nell’esposto e con quali specifici dettagli è fondamentale per impiantare un’idonea e completa linea difensiva; non basta il riassunto fatto dalla Preside perché la stessa, ai fini della contestazione disciplinare, avrà certamente messo dei particolari o potrebbe anche aver frainteso o forzato i fatti riferiti.

Quindi il contemperamento di cui parlavo può dirsi realizzato fornendo all’interessato il testo completo dell’esposto con l’oscuramento del nominativo del denunciante. E questa è la linea seguita dalla giurisprudenza più attenta, tra cui da ultimo segnalo TAR Liguria, sentenza n. 599 del 23 agosto 2024.