In occasione della comunicazione, resa nota al personale scolastico pochi giorni fa tramite il registro elettronico, circa l’indizione di un’assemblea sindacale Anief per la regione Lombardia prevista nella mattinata del 17 gennaio 2025, è opportuno ricordare quali sono i diritti e i doveri che spettano ai docenti e al personale ATA, rapportandoli al caso dello sciopero. Un aspetto discriminante tra i due riguarda in particolare la comunicazione dell’adesione: è obbligatoria? Facciamo chiarezza.
Assemblea sindacale: cosa sapere
La normativa sulla partecipazione all’assemblea sindacale è prevista dall’art 31 del CCNL Scuola 2019-21, la quale stabilisce: “I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.” L’articolo prosegue poi aggiungendo: “Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
- dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art.4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
- dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017”.
Viene inoltre stabilito che non possono essere indette più di 2 assemblee sindacali al mese (da considerarsi in maniera distinta a seconda che siano rivolte ai docenti o al personale ATA).
Un altro aspetto importante riguarda poi l’orario di convocazione: l’assemblea sindacale può essere convocata in orario lavorativo, fuori orario lavorativo o in orario di attività funzionali all’insegnamento (riunioni, corsi). Quanto all’orario scolastico sempre l’art 31 del CCNL Scuola stabilisce: “Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.” La durata massima può essere di 2 ore.
Differenze rispetto allo sciopero
Ulteriori aspetti da tenere presente sull’assemblea sindacale possono essere così riassunti:
- ogni dipendente è tenuto a comunicare la propria partecipazione all’assemblea al Dirigente scolastico entro il termine indicato nella circolare interna per permettere l’organizzazione dell’orario per quella giornata;
- la dichiarazione del dipendente è irrevocabile e fa fede ai fini del computo del monte ore individuale di n. 10 ore.
Alla luce di queste specificazioni aggiuntive le differenze rispetto allo sciopero sono evidenti: la partecipazione all’assemblea sindacale non comporta decurtazione di stipendio (cosa che invece avviene invece nel caso dello sciopero) purchè nel limite di 10 ore ad anno scolastico; la comunicazione in merito alla scelta dell’adesione è obbligatoria per l’assemblea sindacale, per cui il personale scolastico deve comunicare necessariamente se aderisce o meno, a differenza dello sciopero in cui i lavoratori non sono tenuti a comunicare la propria scelta assentandosi il giorno stesso dello sciopero senza preavviso.
Coloro, infine, che non sono in servizio nelle ore di assemblea sindacale non sono comunque tenuti a dichiarare la propria adesione, anche se partecipano all’assemblea stessa.