Personale AFAM, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato la Nota N. 10872 del 12 settembre 2023 avente come oggetto ‘Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023 – Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni AFAM. Indicazioni applicative’.

Personale AFAM, Nota N. 10872 del 12 settembre 2023 su ricostruzione della carriera

Nella Nota N. 10872 pubblicata il 12 settembre, si fa riferimento al DL N. 69 del 13 giugno che ha introdotto delle modifiche normative in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera del personale docente e tecnico amministrativo AFAM. In particolare, il provvedimento normativo ha previsto, rispettivamente per il personale docente e tecnico amministrativo delle AFAM, il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato nel periodo antecedente l’immissione in ruolo. Il provvedimento ha altresì previsto che ai fini del computo dell’anzianità agli effetti della carriera del personale docente sia considerato il servizio di insegnamento effettivamente prestato. 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha posto l’attenzione sui seguenti elementi:

  • a. i novellati artt. 485, comma 1, e 569, comma 1, si applicano a tutti i provvedimenti di ricostruzione di carriera adottati a partire dal 14 giugno 2023, anche se riferiti a personale immesso in ruolo in data precedente, per espressa previsione dei commi 1 e 2 dell’art. 11 D.L. 69/2013, che con riguardo al personale AFAM escludono espressamente le parole “(…) immissione in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024”; 
  • b. ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.L. 69/2013, ai fini previdenziali le nuove disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (14 giugno 2023); 
  • c. il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo per il personale tecnico amministrativo è applicabile anche all’eventuale servizio di ruolo svolto in carriera inferiore (ad esempio a seguito di “progressione verticale”) per effetto della lettura in combinato disposto del novellato art. 569, comma 1, D.Lgs. 297/1994, con l’art. 4, comma 13, D.P.R. 399/1988, espressamente richiamato dall’art. 19, comma 2, CCNL AFAM del 4 agosto 2010, nonché per effetto del richiamo, operato dal citato art. 11 del D.L. 69/2023, al solo comma 1 (e non anche del comma 2) dell’art. 569 del D.Lgs. 297/1994; 
  • d. il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo per il personale tecnico amministrativo è applicabile esclusivamente ai servizi prestati presso istituzioni AFAM, scuole e altre istituzioni di istruzione o educazione pubbliche; 
  • e. con “servizio non di ruolo” si intende il servizio prestato con contratto di natura subordinata a tempo determinato; 
  • f. per i giudizi relativi a ricostruzioni di carriera pendenti innanzi al Giudice del lavoro alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (14 giugno 2023), le Istituzioni adotteranno autonomamente un provvedimento di ricostruzione carriera, in applicazione della nuova disciplina, ed avranno cura di trasmetterlo allo scrivente Ministero, ai fini del deposito nel relativo giudizio. 

Il Ministero esprime, pertanto, l’esigenza che i provvedimenti di ricostruzione di carriera siano adottati nel rispetto della normativa e delle indicazioni sopra esposte e successivamente sottoposti alla Ragioneria Territoriale di competenza.