Aggiornamento GPS
Aggiornamento GPS

Nuovo inserimento o aggiornamento GPS 2024/26: chi è escluso dal partecipare alla procedura, ovvero chi non può presentare domanda? La risposta si trova all’articolo 6, commi 2 e 3 della bozza della nuova ordinanza, articolo che verrà quasi certamente confermato anche nel testo definitivo. Vediamo quali sono le caratteristiche di chi non può partecipare all’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle Graduatorie di Istituto.

Chi non può partecipare all’aggiornamento GPS 2024

Secondo quanto riportato nella bozza dell’OM sull’aggiornamento delle graduatorie GPS alcuni aspiranti non possono partecipare alla procedura (vedi i requisiti generali di ammissione), ossia non possono inserirsi (o anche permanere) né in GPS né nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. Si tratta di coloro che:

  • Sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
  • Sono stati rimossi o licenziati da un impiego pubblico per rendimento costantemente insufficiente;
  • Hanno ricevuto una dispensa dal servizio per non aver superato il periodo di prova, secondo l’articolo 439 del D.lgs. 297/94, per la stessa classe di concorso o tipologia di posto interessata dalla dispensa;
  • Sono stati allontanati dal servizio per incapacità didattica, come specificato dall’articolo 512 del D.lgs. 297/94, per la stessa classe di concorso o tipologia di posto;
  • Sono stati licenziati per giusta causa o per motivi soggettivi legittimi, oppure hanno subito sanzioni disciplinari di licenziamento, con o senza preavviso, o destituzione;
  • Sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver ottenuto la posizione mediante la presentazione di documenti falsi o invalidi, in base all’articolo 127/1, lettera d, del DPR n. 3/1957;
  • Si trovano in stato di inabilità temporanea o sono stati interdetti per la durata di tale stato;
  • Sono dipendenti statali o di enti pubblici e sono stati collocati in pensione anticipata secondo normative transitorie o speciali;
  • Rientrano in una delle condizioni restrittive previste dal D.lgs. 235/2012.

Comma 3, chi ha subito sanzioni

Per coloro che hanno subito sanzioni disciplinari di sospensione o sono oggetto di provvedimenti cautelari di sospensione, è possibile presentare domanda solo se la sanzione termina prima della scadenza biennale delle graduatorie, che cade nel mese di agosto 2026 (anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026). Fino alla conclusione della sanzione o della sospensione cautelare, tali candidati non possono ricevere incarichi di supplenza.