Questa primavera dovrebbero vedere l’aggiornamento non solo le Gps ma anche le Gae. Sebbene non se ne parli mai infatti gli ultimi provvedimenti normativi hanno previsto proprio per il 2024 l’aggiornamento delle Graduatorie Ad Esaurimento che, ribadiamo, non saranno aperte ai nuovi inserimenti ma solo a chi è già inserito e deve aggiornare il punteggio o chi era stato depennato per mancato aggiornamento. Vediamo dunque di fare chiarezza.
Aggiornamento Gae nel 2024, l’emendamento FdI
L’ultimo aggiornamento delle Gae è stato disciplinato dal DM 60/2023, in base al quale le predette graduatorie dovevano essere vigenti per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Successivamente però sono state apportate modifiche. L’articolo 19, comma 3-ter, del DL 4/2022 (convertito in legge n. 25/2022) ha infatti ricondotto il triennio a biennio. Stando quindi a quest’ultima normativa le attuali GaE saranno vigenti fino all’attuale a.s 2023/24. In questo modo in primavera si assisterà al contestuale aggiornamento delle GaE e delle GPS, così da superare le difficoltà derivanti dall’inclusione anche nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, evitando possibili errori nella scelta della provincia da parte degli aspiranti.
Fratelli d’Italia aveva presentato di recente un emendamento al Decreto Milleproroghe, riguardante le procedure di istituzione e aggiornamento delle GPS. Un aspetto cruciale della proposta di modifica riguarda il mantenimento dell’allineamento temporale tra GPS e GAE. Per Fratelli d’Italia, l’allineamento sarebbe vitale per una gestione efficace e sincronizzata del reclutamento a tempo determinato del personale docente ed educativo. In assenza di questo emendamento, le Graduatorie a esaurimento sarebbero aggiornate per l’anno scolastico 2024/2025 con validità triennale, potenzialmente creando disallineamenti e inefficienze. Si attende quindi di capire se l’emendamento passerà.
Chi potrà aggiornare
In vista dell’aggiornamento delle Gae occorre sottolineare che le uniche operazioni possibili saranno:
- l’aggiornamento del punteggio;
- il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
- la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
- il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.