Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato in data odierna l’avviso di pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 37/2024 che avvia le procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (Gae). La presentazione delle domande di permanenza/aggiornamento/trasferimento è prevista da oggi, 1° marzo (l’istanza è stata aperta alle ore 12) fino al 15 marzo 2024. La validità sarà biennale. Di seguito alcuni chiarimenti in merito al caso del reinserimento dei docenti depennati.

Gae: reinserimento solo per i docenti depennati per mancata presentazione domanda negli anni precedenti

Le Gae non sono più aperte da tempo ai nuovi inserimenti. Tra le operazioni possibili è però previsto il reinserimento dei docenti depennati. Il decreto infatti specifica all’art 1, comma 1 lettera b: “Il personale docente ed educativo (…) può chiedere il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.”

La normativa del DL 97/2004, convertito nella legge n. 143/2004, citato dal decreto affermava infatti: “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.”

Docenti depennati per sentenza sfavorevole

Il decreto specifica, sempre all’art 1 comma 1 lettera b, che “il reinserimento non eÌ€ consentito a coloro che, precedentemente inclusi con riserva in attesa di pronunciamento, siano stati successivamente destinatari di sentenza sfavorevole.” Nell’ambito della scuola dell’infanzia e primaria il riferimento è al caso dei diplomati magistrali che, a seguito dei ricorsi presentati gli anni scorsi, avevano ottenuto dai tribunali amministrativi ordinanza cautelare che consentiva loro di inserirsi con riserva nelle Gae, e comparivano negli elenchi con lettera T. Una volta giunta la decisione di merito sfavorevole seguiva il depennamento dalle predette graduatorie. Per loro ovviamente non è prevista alcuna possibilità di reinserimento.