Ancora pochi giorni per poter inoltrare la domanda di aggiornamento delle Gae ai sensi del DM 37/2024. La scadenza è fissata infatti al 15 marzo. Le Graduatorie ad Esaurimento non sono aperte ai nuovi inserimenti. Le operazioni possibili ricordiamo che riguardano solo l’aggiornamento del punteggio, il trasferimento di provincia e il reinserimento solo per coloro che in occasione degli aggiornamenti precedenti avevano dimenticato di presentare la domanda. Sono esclusi i docenti che sono stati depennati a seguito di sentenza di merito negativa. Tra i dubbi che ancora circolano tra gli aspiranti che stanno per inoltrare l’istanza troviamo quello riguardante la possibilitĂ  di dichiarare l’anno scolastico in corso tra i servizi: è consentito? Facciamo chiarezza.

Aggiornamento Gae: l’a.s 2023/24 può essere dichiarato solo fino al 15 marzo

Nella domanda di aggiornamento delle Gae l’anno scolastico in corso potrĂ  essere dichiarato ma non per intero. DovrĂ  recare come data ultima il 15 marzo, data della scadenza della domanda stessa. Il riferimento lo troviamo all’art 1 comma 5 e comma 6 del citato DM, che afferma quanto segue:

“Al punteggio posseduto dai candidati giĂ  iscritti in graduatoria di I, II, III e IV fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 4 aprile 2022 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del decreto ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli giĂ  posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 4 aprile 2022. I servizi svolti nell’anno scolastico 2021/2022 dopo il 4 aprile 2022 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non abbia raggiunto il punteggio massimo consentito nel medesimo anno scolastico.

I docenti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del presente decreto aggiungono i titoli conseguiti a quelli posseduti e valutati antecedentemente alla cancellazione dalla graduatoria.”

Il riferimento all’art 1 comma 1 lettera b) contempla quei docenti che si erano dimenticati di aggiornare le Gae per dimenticanza nei bienni/trienni precedenti.