Ancora poche ore dalla chiusura della finestra temporale dedicata all’aggiornamento delle Gae. La scadenza è infatti fissata al 15 marzo. Le operazioni possibili consistono solo nell’aggiornamento del punteggio, nell’eventuale trasferimento su altra provincia e nel reinserimento di quei docenti che nei precedenti aggiornamenti si erano dimenticati di inoltrare l’istanza. Riportiamo di seguito alcune FAQ pubblicate dal Ministero.

Aggiornamento Gae, i chiarimenti del MIM

Nella sezione dedicata alle GaE il Ministero ha pubblicato due FAQ. Nello specifico ha chiarito il significato della dicitura aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)” spiegando che il citato messaggio compare in tutti i casi di “NON TROVATO”, che sono i seguenti:

  • quando il codice fiscale con cui l’aspirante è presente nelle GaE è diverso da quello con cui l’aspirante è registrato a polis. In questo caso l’ufficio provinciale, verificato che l’anomalia è nel codice fiscale, deve utilizzare la funzione Reclutamento=>Graduatorie ad Esaurimento Personale Docente ed Educativo=>Rettifica Anagrafica. Potrebbe non riuscire perchè lo stesso codice fiscale è presente nelle graduatorie d’istituto per altro identificativo. Se si verifica questa circostanza l’ufficio dovrà fare una richiesta AOL di modifica base dati.
  • quando l’aspirante non è presente nelle GaE. In questo caso l’aspirante non può presentare la domanda, a meno che non rientri nella casistica di personale per cui, a fronte di una eventuale sentenza o provvedimento cautelare, la posizione dell’aspirante non sia presente sul SIDI, ma vi sia un provvedimento che dispone l’inserimento. Solo se rientra in questa casistica l’aspirante dovrà compilare il modello 1 cartaceo e presentarlo all’ufficio scolastico di destinazione, corredato del provvedimento in suo possesso che dispone l’inserimento/reinserimento nelle GaE. L’ufficio, effettuate le verifiche, inserirà l’aspirante qualora ne abbia titolo.
  • quando la posizione è cancellata, ma non risultano a sistema le condizioni per poter procedere automaticamente al reinserimento. In quest’ultimo caso gli uffici provinciali, procederanno alle necessarie verifiche.

Se le verifiche danno esito positivo, l’ufficio procede al reinserimento e questo comporterà la possibilità, per l’aspirante, di aggiornare la domanda. Se invece le verifiche non danno esito positivo, l’ufficio scolastico ha facoltà di non procedere al reinserimento e l’aspirante non potrà presentare l’istanza.

Il caso dei docenti inseriti con riserva

La seconda FAQ risponde al seguente quesito: “Ho titolo al reinserimento in GAE per non aver presentato domanda negli anni precedenti, ma non riesco a presentare la domanda perchè risulto già inserito in GAE con riserva per effetto di provvedimenti cautelari favorevoli. Come posso fare?

Al riguardo il Ministero ha chiarito che poiché l’istanza non consente lo scioglimento della riserva per ricorso pendente, l’aspirante si deve rivolgere all’ufficio per chiedere, ove ne abbia titolo, la cancellazione della riserva “T”. Successivamente potrà accedere all’istanza e procedere con l’opzione “aggiornamento” in quanto già presente nella banca dati delle graduatorie ad esaurimento.