Domanda di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, a breve il Ministero dell’Istruzione e del Merito provvederà a pubblicare la nuova Ordinanza che regolamenterà l’aggiornamento delle GPS per il nuovo biennio 2024/26. Un aspetto su cui rivolgere particolare attenzione è quello contenuto nell’articolo 8 dell’ultima bozza ministeriale, dedicato alla valutazione dei titoli.
Domanda GPS 2024/26, la valutazione dei titoli inseriti dall’aspirante
L’articolo 8 della nuova bozza dell’Ordinanza ministeriale è completamente dedicato alla valutazione dei titoli. Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli. In particolar modo:
- a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
- b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
- c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
- d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4
- e) prima fascia ITP, allegato A/5
- f) seconda fascia ITP, allegato A/6
- g) prima fascia sostegno, allegato A/7
- h) seconda fascia sostegno, allegato A/8
- i) prima fascia personale educativo, allegato A/9
- j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.
Titoli e servizi da dichiarare all’interno della domanda
Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS. Occorre sottolineare come gli aspiranti debbano dichiarare, all’interno della domanda, tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre, in generale, alcuna certificazione. Vi sono alcune eccezioni, a tal riguardo: si tratta dei titoli di studio conseguiti all’estero, della dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera e dei servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi. In questo caso, i titoli non devono essere solamente dichiarati ma anche presentati, pena l’esclusione.
Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati viene calcolato direttamente dal sistema informatico. Gli aspiranti che si inseriscono per la prima volta, provvedono a dichiarare tutti i titoli e servizi in loro possesso entro la data ultima di presentazione delle domande. Gli aspiranti che, invece, risultano già inseriti in graduatoria, provvedono a dichiarare solamente i titoli e i servizi conseguiti dopo il 31 maggio 2022 (data che rappresentava il termine ultimo di presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS 2022/24) ed entro la data ultima di presentazione delle domande per il biennio 2024/26, nonché i titoli e servizi già posseduti, ma non presentati entro la sopra citata scadenza del 31 maggio 2022. Gli aspiranti, invece, dovranno dichiarare nuovamente le situazioni soggette a scadenza, come ad esempio nel caso delle preferenze.
Valutazione dei titoli
Gli Uffici Scolastici, sempre secondo quanto indicato nell’articolo 8 della bozza dell’Ordinanza ministeriale, provvedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.
Esito positivo della verifica
L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.
Esito negativo della verifica
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante. Una comunicazione delle determinazioni assunte viene inviata anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.