L’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, salvo improbabili sorprese, è previsto per la primavera del 2024: per gli aspiranti sarà possibile inserirsi in prima o in seconda fascia oltre ad aggiornare il proprio punteggio nelle nuove GPS che avranno validità biennale (anni scolastici 2024/25 e 2025/26). Per quanto concerne i docenti di ruolo, sarà possibile iscriversi in prima fascia nella stessa provincia in cui si risulta titolari?
Aggiornamento GPS nel 2024, il docente di ruolo potrà inserirsi nella stessa provincia di titolarità?
L’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022, in merito alla possibile iscrizione del docente di ruolo nella stessa provincia di titolarità, non prevede alcuna limitazione, a condizione che l’inserimento in GPS riguardi una classe di concorso/posto diverso rispetto a quello di titolarità. Infatti, come è noto, il docente di ruolo non può accettare un incarico di supplenza per lo stesso posto/classe di concorso di titolarità. In questo caso, anche l’eventuale inserimento in GPS risulterà nullo.
Infatti, secondo disposizione, il docente di ruolo può accettare supplenze al 30 giugno e al 31 agosto per altro grado di istruzione o altra classe di concorso (anche del medesimo grado), a condizione che il docente abbia già svolto l’anno di prova. Se il docente ottiene la supplenza, è sottoposto alla disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali. È opportuno precisare anche che il docente manterrà, senza assegni e per tre anni, la titolarità della sede.
Le disposizioni contenute nell’ipotesi del CCNL 2019/21
Secondo l’ipotesi del nuovo CCNL 2019/21 che dovrebbe entrare in vigore dall’anno scolastico 2024/25, sono previste alcune novità. Infatti, l’articolo 47 stabilisce che il docente già di ruolo potrà accettare un incarico di supplenza su posto intero al 31 agosto o al 30 giugno. La supplenza potrà essere accettata in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto o per altra classe di concorso. L’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della disciplina prevista, per il personale assunto a tempo determinato, dalla legge e dal CCNL. Il docente di ruolo mantiene senza assegni la titolarità della sede per tre anni scolastici. In particolare, si legge che il periodo complessivo di 3 anni scolastici ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.