La vicenda è ormai nota e riguarda il malfunzionamento del sistema informatico nelle operazioni di nomina da GPS che questa volta ha danneggiato una docente disabile, facendola risultare rinunciataria. In sostanza, la ricorrente, non collocata nel contingente di nomina, ha scelto tra i posti disponibili “in coda” a coloro che avevano una migliore posizione in graduatoria e quindi tra le sedi rimaste. Tuttavia, tra le sedi rimaste, non vi era alcuna di quelle indicate dalla docente riservista nella domanda informatizzata e conseguentemente è stata considerata rinunciataria.
I diritti della docente disabile e l’algoritmo
La docente, quindi, si è vista costretta a rivolgersi al Tribunale di Gela e con il patrocinio dell’Avv. Salvatore Spataro, del foro di Catania, ha rivendicato l’applicabilità nel suo caso delle norme imperative poste a tutela dei soggetti disabili, ossia l’art. 3 della L. n. 68/99, che garantisce il diritto alla riserva dei posti per i lavoratori con un grado di invalidità pari ad almeno il 46% (fino al 7% dei lavoratori occupati) e gli artt. 21 e 33 della L. n. 104/92, che garantiscono al lavoratore disabile in condizione di gravità il diritto alla precedenza nella scelta della sede. L’Avv. Spataro, inoltre, sottolineava il contraddittorio comportamento del MIM laddove egli stesso con nota prot. 18527 del 16/09/2022, nell’affrontare la problematica in oggetto, confermava che il docente riservista, non solo entra a far parte del contingente assunzionale, ma sceglie anche in maniera prioritaria la sede, a prescindere dalla sua collocazione in graduatoria.
La decisione del tribunale
Il Tribunale, con ordinanza resa il 29 novembre scorso, accogliendo integralmente la tesi difensiva della docente e censurando l’operato del MIM, ha stabilito che i riservisti che hanno diritto all’assunzione, perché rientranti nell’aliquota ad essi riservata, fanno parte indiscutibilmente del contingente di nomina, al pari di quelli collocati in posizione utile in ragione del punteggio posseduto, con la necessaria conseguenza che il riservista ha diritto di scegliere in via preferenziale la sede di lavoro, quindi sopravanzando i docenti meglio collocati in GPS.
La particolarità della pronuncia giudiziale sta nell’accoglimento anche dell’ulteriore istanza avanzata dall’Avv. Spataro, ossia quella di condannare il MIM anche per lite temeraria, avendo il Giudice riconosciuto una certa pervicacia nella condotta illegittima della datrice di lavoro che invece è tenuta ad adeguare le modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione degli incarichi di docenza alle norme imperative sopra citate.
Avvocato Maria Rosaria Altieri