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Un’altra storica sentenza ottenuta dallo studio legale dell’Avv. Maria Rosaria Altieri, del foro di Cassino, sul fronte delle operazioni di nomina a tempo determinato con chiamata da GPS tramite algoritmo, peraltro di prossimo ed imminente avvio. Anche il Tribunale di Bologna, con una puntuale e dettagliata sentenza del 18 giugno scorso, ha dichiarato illegittimo il sistema che, scavalcando i docenti con maggior punteggio, conferisce le nomine annuali e fino al 30 giugno a docenti con punteggio più basso.

Le disposizioni dell’OM e l’algoritmo GPS illegittimo

In particolare il Giudice del Lavoro ha chiarito che l’O.M. che regola le procedure di nomina non è illegittima, essendo illegittimo il sistema informatico o algoritmo GPS utilizzato del MIM, in quanto contrasta con le disposizioni dell’ordinanza. Invero, secondo il Tribunale, la procedura di assegnazione regolata dall’O.M. n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente non sia disponibile alcun posto tra le preferenze dallo stesso indicate, il Ministero non convoca il docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore che però ha espressamente indicato quella sede tra le sue preferenze.

Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il Ministero deve effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall’inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che egli ha espressamente indicato.

Dunque, nell’ipotesi di convocazioni successive alla prima, conseguenti a nuove disponibilità di posti, deve essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate.

Il funzionamento dell’algoritmo GPS

Chiarito il contenuto dell’Ordinanza Ministeriale il Giudice, condividendo la tesi difensiva dell’Avv. Altieri, ha rilevato come l’algoritmo utilizzato dal Ministero lungi dal dare puntuale applicazione all’OM citata, ne ha invece violato le prescrizioni in quanto, successivamente al primo turno di nomina, essendosi rese nuovamente disponibili sedi non risultate vacanti nel primo turno, ma ricomprese nell’elenco delle preferenze manifestate dalla ricorrente, ha proceduto ad assegnarle ad aspiranti con punteggio e posizione inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria.

Tali sedi, successivamente rese disponibili, avrebbero dovuto invece essere attribuite agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti non erano stati destinatari di proposte di assunzione, tra cui la ricorrente.

La violazione del principio meritocratico

E ciò anche e soprattutto in applicazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art.97 Cost. che senz’altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l’assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria, che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale; e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe si sia resa disponibile.

Le conclusioni del tribunale

Sulla base di tali considerazioni il Giudice del Lavoro di Bologna ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Altieri e ha condannato il MIM al riconoscimento in favore di parte ricorrente di un’anzianità giuridica ed economica equivalente a quella che avrebbe conseguita se le fosse stato assegnato l’incarico perso, nonché al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che la docente avrebbe conseguito se avesse ottenuto la supplenza rivendicata, comprensive di ratei di 13^ mensilità e TFR, e al pagamento delle spese processuali.