Algoritmo supplenze
Algoritmo supplenze

Si moltiplicano le pronunce dei Tribunali che dichiarano l’illegittimità dell’algoritmo delle GPS, il sistema informatico nell’attribuzione delle supplenze, che il Ministero si ostina ad utilizzare sin dal 2021 in maniera del tutto iniqua ed antimeritocratica. Questa volta è il Tribunale di Cassino che, accogliendo il ricorso dall’Avv. Maria Rosaria Altieri, per conto di una docente vittima dell’algoritmo, ha ordinato non solo il riconoscimento degli effetti giuridici della supplenza negata (ai fini della carriera e del punteggio), ma anche il risarcimento integrale del danno subito, commisurato alle retribuzioni perse, in quanto, a causa dell’illegittimo comportamento del MIM, la docente era rimasta priva di supplenze (e quindi di retribuzione) per l’intero anno scolastico.

Algoritmo GPS: un sistema inaccettabile

L’Avv. Altieri, che ha ottenuto già numerose pronunce positive in favore dei propri assistiti penalizzati dall’algoritmo, in diversi Tribunali italiani e anche nelle Corti d’Appello, ha ottenuto una nuova ed importante vittoria con una sentenza che contribuisce a sgretolare l’ormai noto sistema di attribuzione delle supplenze che, come più volte sostenuto, attribuisce gli incarichi più in base alla fortuna che in base al punteggio.

Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha messo in evidenza che non vi è alcuna norma che preveda che la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l’assegnazione di incarichi su tali sedi. Anzi, dall’esame della normativa specifica può evincersi che, per escludere il titolo ad ulteriori proposte di supplenze, occorre aver “rinunciato ad una proposta di assunzione”, e nel caso di specie alcuna proposta c’è stata, né la limitazione delle preferenze può considerarsi come implicita e potenziale rinuncia ad ipotetiche future proposte che si sarebbero verificate in caso di indicazione di maggiori preferenze.

L’assoluta iniquità della procedura

Il Giudice ha poi chiarito che a legittimare l’operato del Ministero non soccorrono neppure ragioni di “opportunità” o di celerità nello svolgimento delle procedure, atteso che la mancata indicazione, già in fase di istanza, della sede tra le preferenze su cui si intende concorrere, che costituisce una variabile conosciuta ex ante dal Ministero, di cui si può tenere agevolmente conto nell’assegnazione degli incarichi secondo l’ordine di graduatoria, sulle sedi oggetto di preferenza.

Il commento dell’Avvocato

Così l’Avv. Altieri commenta questo importante risultato: “Si aggiunge un altro tassello all’annosa questione che ormai da anni penalizza i docenti con punteggio più elevato. La giurisprudenza ha definitivamente chiarito che non è l’Ordinanza Ministeriale a prevedere un siffatto sistema, ma è l’algoritmo che opera in maniera del tutto illegittima e antimeritocratica. È chiaro che ormai diventa sempre più urgente ed indifferibile in intervento del Ministero che restituisca legittimità alla procedura, ma soprattutto certezza ai docenti e tutela del loro diritto al lavoro”.