Supplenze docenti per l’anno scolastico 2023/24, l’operato dell’algoritmo del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato è condizionato, anche e soprattutto, dalle modalità di compilazione delle domande, da parte degli aspiranti. L’Ufficio Scolastico di Ascoli Piceno ha pubblicato una Nota all’interno del quale vengono date alcune spiegazioni in merito al funzionamento dell’algoritmo.
Supplenze docenti, l’importanza dell’ordine di espressione delle preferenze: Nota AT Ascoli Piceno
In risposta ai numerosi reclami pervenuti, l’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Ascoli Piceno ha colto l’opportunità per chiarire alcuni aspetti legati al funzionamento dell’algoritmo per l’attribuzione degli incarichi di supplenza. Per quanto concerne la compilazione dell’istanza “Informatizzazione Nomine supplenze”, l’Ufficio Scolastico, con la Nota N. 9691 dell’8 settembre 2023, precisa che l’aspirante ha la possibilità di esprimere le preferenze all’interno della specifica sezione: – X Espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche attiva per tutti gli aspiranti presenti nelle GAE ai fini delle supplenze e nelle GPS.
Nella scelta delle preferenze l’aspirante può manifestare il proprio gradimento selezionando l’insegnamento e la sede (scuola/comune/distretto), nell’ordine di maggiore interesse. L’aspirante presente su più graduatorie può scegliere l’insegnamento di interesse e, per esso, indicare le preferenze territoriali di proprio gradimento (puntuali o sintetiche), specificandone l’ordine. Nel caso l’aspirante fosse incluso su più insegnamenti e volesse esprimere priorità rispetto ad uno di essi, deve indicare prioritariamente tutte le preferenze di interesse (per scuola/sintetiche) per l’insegnamento maggiormente desiderato e poi procedere con le preferenze per gli altri insegnamenti. Nel caso l’aspirante fosse incluso su più insegnamenti e volesse esprimere maggiore gradimento per una sede, può indicare prioritariamente la sede di interesse, per tutti gli insegnamenti (compatibili con la sede indicata) su cui è incluso. L’aspirante può esprimere sia preferenze puntuali (singole scuole), sia sintetiche (comuni, distretti).
È importante sapere che, quando si esprime una preferenza sintetica, la procedura attribuisce il posto analizzando le disponibilità sulle scuole appartenenti a quel comune/distretto in ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici di tutte le scuole incluse in quel comune/distretto. Ne consegue, pertanto, che la scelta puntuale di una Scuola permette l’assegnazione dell’Istituto specifico, reclamato spesso da chi, avendo effettuato una scelta su Comuni o Distretti e pur occupando una posizione in graduatoria più favorevole, viene processato con precedenza ma secondo l’ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici e con assegnazione, dunque, della prima scuola “disponibile”. Inoltre, nella sezione “Espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche” l’aspirante può indicare anche l’ordine di gradimento tra le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e su spezzone (orario, stesso insegnamento, insegnamento diverso).
Priorità di scelta della sede scolastica
In merito alla priorità di scelta della sede scolastica, si legge nella nuova Nota: ‘alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92 si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria’.