Il TAR Toscana, con sentenza resa il 2 ottobre scorso, ha confermato la legittimità della bocciatura all’esame di Stato di un alunno BES, con diagnosi di ADHD (disturbo del comportamento e dell’attenzione), frequentante un Istituto paritario. Il Tribunale ha accolto integralmente la linea difensiva degli Avv.ti Maria Rosaria Altieri, del foro di Cassino, e Giacomo Orsucci, del foro di Pisa, che hanno difeso l’Istituto Scolastico paritario.
PDP e BES: come influisce sulla possibilità di una bocciatura?
Gli avvocati hanno evidenziato come il PDP, così come le misure compensative e dispensative in esso previste, nel corso dell’anno scolastico si era rivelato particolarmente efficace, atteso che l’alunno era stato regolarmente ammesso all’esame di Stato. Né alcuna contestazione sull’efficacia del Piano Didattico era stata avanzata dai genitori dell’alunno che mai avevano contestato il documento, chiedendo di modificarlo od integrarlo, evidentemente ritenendolo valido (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 486 del 12.11.2022, TAR Toscana, sentenza n. 1392 del 29.11.2022).
In particolare, condividendo le argomentazioni della difesa della Scuola, il Tribunale ha chiarito che l’efficacia delle misure compensative e dispensative previste nel PDP ha garantito che il disturbo da cui era affetto l’alunno fosse efficacemente compensato ed ha quindi escluso che tale disturbo possa aver inciso sulla performance del ragazzo nel corso dell’Esame di Stato e sull’esito finale dello stesso. Conseguentemente le insufficienze riportate dall’alunno all’esame erano da ricondurre esclusivamente ad una sua carente preparazione.
Precedenti giudiziari
L’Avv. Altieri ha inoltre richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali in tema di bocciature di alunni BES/DSA, che hanno fissato i seguenti principi fondamentali in materia:
- una volta accertata l’adeguatezza degli aiuti forniti dal PDP, la scuola non è responsabile del risultato finale dell’alunno(TAR Brescia, sent. n. 750 del 27.07.2022);
- la regola generale per cui l’ammissione alla classe successiva dipende unicamente dal livello di preparazione oggettivamente raggiunto dallo studente vale anche agli alunni affetti da difficoltà specifiche di apprendimento, per i quali l’interesse preminente non è quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. Per questi alunni, infatti, la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva (anche per loro la promozione presuppone il raggiungimento della votazione sufficiente in tutte le materie), ma prevede esclusivamente, all’art. 7, l’obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto (TAR Veneto n. 1103 del 21.07.2023);
- il disturbo di cui può essere affetto un alunno non può costituire “garanzia di promozione” (TAR Piemonte, ord. n. 825 del 08.09.2022).
Sulla base di queste considerazioni, il TAR Toscana ha concluso affermando che le insufficienze riportate nel corso delle prove dell’Esame di Stato dall’alunno ADHD (a cui era stato consentito l’utilizzo di tutte le misure previste dal PDP), fossero da ricondurre esclusivamente ad una sua carente preparazione.