Dopo la risposta dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri in merito alla responsabilitร dell’alunno che si allontana dalla classe durante il cambio dell’ora, in alcuni docenti sono sorti altri dubbi. Uno di questi รจ stato posto in redazione, Un lettore ci scrive:” Salve, ho letto della risposta data alla collega sulla responsabilitร per lโalunno che si allontana dalla classe. Ma se un alunno chiede di andare in bagno e poi si allontana dalla scuola, la responsabilitร su chi ricade? Sul docente? Perchรฉ non credo ci si possa aspettare che lโinsegnante lo accompagni in bagno e vigili, lasciando la classe incustodita. Cordialmente.”
Alunno che si allontana dalla scuola e responsabilitร del docente
In merito al quesito posto, l’avvocato Altieri spiega: La tematica della responsabilitร in ipotesi di allontanamento del minore da scuola, differisce totalmente da quella esaminata afferente la responsabilitร durante il cambio dellโora. Infatti, in questโultimo caso viene in rilievo una responsabilitร esclusivamente civilistica di fonte contrattuale, ascrivibile allโistituto scolastico ed al singolo insegnante e collaboratore scolastico, derivante, rispettivamente, dallโiscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implicanti lโassunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagliย artt. 1175ย eย 1375 c.c., che impongono il controllo e la vigilanza del minore sin dal suo ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui lo stesso si trova legittimamente allโinterno dei locali scolastici (Sez. 3 civ., n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014; Sez. 3 civ., n. 23202 del 13/11/2015, Rv. 637752).
Sul punto, le Sezioni Unite civili hanno avuto modo di precisare che โlโaccoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dellโallievo determina lโinstaurazione di un vincolo negoziale, in virtรน del quale, nellโambito delle obbligazioni assunte dallโistituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e lโincolumitร dellโallievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che lโallievo procuri danno a se stessoโ e, quanto al precettore dipendente dallโistituto scolastico, che tra questi e lโallievo โsi instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nellโambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che lโallievo si procuri da solo un danno alla personaโ (SS.UU. n. 9346 del 27/06/2002). E tale responsabilitร opera anche nel caso di affidamento dellโallievo a personale non docente addetto al controllo degli studenti (Sez. 3 civ., n. 14701 del 19/07/2016, Rv. 641446).
Il primo caso, quello allontanamento del minore dallโistituto scolastico, invece, รจ da ascriversi allโambito della responsabilitร penale, conseguente allโabbandono del minore, secondo la previsione dellโart. 591 c.p., ai sensi del quale โChiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, รจ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anniโ (comma 1).
L’avvocato risponde al quesito
La Corte di Cassazione ha avuto modo di distinguere tra il dovere di cura e il dovere di custodia, precisando che senzโaltro il dovere di cura grava sul docente, mentre il dovere di custodia grava sul collaboratore scolastico (Cass. pen., sez. V, ud. 10 giugno 2021 (dep. 19 luglio 2021), n. 27926). Si รจ precisato, inoltre, in una prospettiva volta ad assicurare integrale ed effettiva attuazione alla tutela giuridica del soggetto incapace di provvedere a sรฉ stesso garantita dallโart. 591 c.p., come il dovere di custodia implichi una relazione tra lโagente e la persona offesa, che puรฒ sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto attivo, nonchรฉ dallโesistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilitร e di controllo dellโagente, in ciรฒ differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali (Sez. 5, n. 19448 del 12/01/2016, Corbascio, Rv. 267126).
Alla luce della giurisprudenza appena richiamata si puรฒ senzโaltro concludere, per rispondere al quesito posto dalla lettrice, che nellโipotesi di allontanamento dellโalunno dallโIstituto Scolastico la responsabilitร grava sul collaboratore scolastico e non sul docente (tuttavia il docente che veda non rientrare lโalunno in classe dopo un apprezzabile lasso di tempo, sarร tenuto ad attivarsi e ad allertare la dirigenza). Tuttavia, vale la pena segnalare che, in una recente sentenza (Cass. pen., sez. V, ud. 10 giugno 2021 (dep. 19 luglio 2021), n. 27926), la Corte di Cassazione ha precisato che perchรฉ vi possa essere una responsabilitร del collaboratore scolastico รจ necessario il trasferimento dell’affidamento del minore dalle insegnanti alla collaboratrice scolastica. Nel caso di specie la responsabilitร della collaboratrice scolastica รจ stata esclusa in quanto la stessa era stata incaricata unicamente di “sorvegliare” la principale porta di ingresso (e di uscita) dall’istituto scolastico, circostanza diversa da quella di cura e custodia richiesta dalla norma (art. 591 c.p.)