Dopo la risposta dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri in merito alla responsabilitร  dell’alunno che si allontana dalla classe durante il cambio dell’ora, in alcuni docenti sono sorti altri dubbi. Uno di questi รจ stato posto in redazione, Un lettore ci scrive:” Salve, ho letto della risposta data alla collega sulla responsabilitร  per lโ€™alunno che si allontana dalla classe. Ma se un alunno chiede di andare in bagno e poi si allontana dalla scuola, la responsabilitร  su chi ricade? Sul docente? Perchรฉ non credo ci si possa aspettare che lโ€™insegnante lo accompagni in bagno e vigili, lasciando la classe incustodita. Cordialmente.”

Alunno che si allontana dalla scuola e responsabilitร  del docente

In merito al quesito posto, l’avvocato Altieri spiega: La tematica della responsabilitร  in ipotesi di allontanamento del minore da scuola, differisce totalmente da quella esaminata afferente la responsabilitร  durante il cambio dellโ€™ora. Infatti, in questโ€™ultimo caso viene in rilievo una responsabilitร  esclusivamente civilistica di fonte contrattuale, ascrivibile allโ€™istituto scolastico ed al singolo insegnante e collaboratore scolastico, derivante, rispettivamente, dallโ€™iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implicanti lโ€™assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagliย artt. 1175ย eย 1375 c.c., che impongono il controllo e la vigilanza del minore sin dal suo ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui lo stesso si trova legittimamente allโ€™interno dei locali scolastici (Sez. 3 civ., n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014; Sez. 3 civ., n. 23202 del 13/11/2015, Rv. 637752).

Sul punto, le Sezioni Unite civili hanno avuto modo di precisare che โ€œlโ€™accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dellโ€™allievo determina lโ€™instaurazione di un vincolo negoziale, in virtรน del quale, nellโ€™ambito delle obbligazioni assunte dallโ€™istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e lโ€™incolumitร  dellโ€™allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che lโ€™allievo procuri danno a se stessoโ€ e, quanto al precettore dipendente dallโ€™istituto scolastico, che tra questi e lโ€™allievo โ€œsi instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nellโ€™ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che lโ€™allievo si procuri da solo un danno alla personaโ€ (SS.UU. n. 9346 del 27/06/2002). E tale responsabilitร  opera anche nel caso di affidamento dellโ€™allievo a personale non docente addetto al controllo degli studenti (Sez. 3 civ., n. 14701 del 19/07/2016, Rv. 641446).

Il primo caso, quello allontanamento del minore dallโ€™istituto scolastico, invece, รจ da ascriversi allโ€™ambito della responsabilitร  penale, conseguente allโ€™abbandono del minore, secondo la previsione dellโ€™art. 591 c.p., ai sensi del quale โ€œChiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, รจ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anniโ€ (comma 1).

L’avvocato risponde al quesito

La Corte di Cassazione ha avuto modo di distinguere tra il dovere di cura e il dovere di custodia, precisando che senzโ€™altro il dovere di cura grava sul docente, mentre il dovere di custodia grava sul collaboratore scolastico (Cass. pen., sez. V, ud. 10 giugno 2021 (dep. 19 luglio 2021), n. 27926). Si รจ precisato, inoltre, in una prospettiva volta ad assicurare integrale ed effettiva attuazione alla tutela giuridica del soggetto incapace di provvedere a sรฉ stesso garantita dallโ€™art. 591 c.p., come il dovere di custodia implichi una relazione tra lโ€™agente e la persona offesa, che puรฒ sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto attivo, nonchรฉ dallโ€™esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilitร  e di controllo dellโ€™agente, in ciรฒ differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali (Sez. 5, n. 19448 del 12/01/2016, Corbascio, Rv. 267126).

Alla luce della giurisprudenza appena richiamata si puรฒ senzโ€™altro concludere, per rispondere al quesito posto dalla lettrice, che nellโ€™ipotesi di allontanamento dellโ€™alunno dallโ€™Istituto Scolastico la responsabilitร  grava sul collaboratore scolastico e non sul docente (tuttavia il docente che veda non rientrare lโ€™alunno in classe dopo un apprezzabile lasso di tempo, sarร  tenuto ad attivarsi e ad allertare la dirigenza). Tuttavia, vale la pena segnalare che, in una recente sentenza (Cass. pen., sez. V, ud. 10 giugno 2021 (dep. 19 luglio 2021), n. 27926), la Corte di Cassazione ha precisato che perchรฉ vi possa essere una responsabilitร  del collaboratore scolastico รจ necessario il trasferimento dell’affidamento del minore dalle insegnanti alla collaboratrice scolastica. Nel caso di specie la responsabilitร  della collaboratrice scolastica รจ stata esclusa in quanto la stessa era stata incaricata unicamente di “sorvegliare” la principale porta di ingresso (e di uscita) dall’istituto scolastico, circostanza diversa da quella di cura e custodia richiesta dalla norma (art. 591 c.p.)