Uno dei dubbi più frequenti in ambito sostegno è quello legato all’assenza da scuola dell’alunno con disabilità. Che succede in questi casi? Il docente di sostegno è tenuto a stare nella classe assegnata o può svolgere delle sostituzioni orarie?
Docente di sostegno è contitolare della classe
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (art. 13 c. 6 legge n. 104/92).
È risaputo che il docente di sostegno è a tutti gli effetti un insegnante della classe e ne è contitolare. Dunque, di base, il docente di sostegno è tenuto a osservare l’orario assegnato. E, se l’alunno è regolarmente presente a scuola, è da escludere a priori la possibilità di impiegarlo in una sostituzione oraria distraendolo dal suo incarico. A dar forza a ciò, vi è la Nota ministeriale prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 (Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità), la quale prevede che l’insegnante non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.
Se l’alunno è assente, eccezionalmente può svolgere sostituzioni orarie
Discorso diverso nell’ipotesi in cui l’alunno con disabilità sia assente. Per rispondere al quesito iniziale, il docente di sostegno, in prima battuta, deve rimanere in servizio nella classe assegnata seguendo il suo regolare orario. A livello normativo, è ancora una nota ministeriale, la n. 9839 dell’8 novembre 2020, a dirimere la questione. Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. Dunque, di regola, il docente di sostegno, anche in caso di assenza dell’alunno con disabilità, è tenuto a prestare servizio nella propria classe di cui è contitolare. Salvo casi eccezionali.
E quali sono i casi eccezionali?
Un orientamento comune è quello di impiegare il docente di sostegno come sostituto solamente nel caso in cui sia impossibile poter ricorrere alla sostituzione oraria del collega assente con altre modalità. Ciò significa che, nei casi in cui non vi sia la possibilità di ricorrere a docenti con ore a disposizione o di assegnare ore eccedenti, il docente di sostegno potrà eccezionalmente essere chiamato alla sostituzione. Resta ben inteso che questa previsione è a carattere eccezionale e deve verificarsi la contemporanea assenza dell’alunno con disabilità. In nessun altro caso è ammessa la distrazione dell’insegnante dalla classe di cui è contitolare.