Se un alunno al cambio d’ora non si trova in classe (o comunque si allontana per molto tempo dalla classe) il docente oltre ad avvisare i collaboratori del piano e mettere nota sul registro, cosa deve fare? Inoltre su chi ricade la responsabilità delle azioni che l’alunno svolge in quel momento? E’ il quesito posto da un nostro lettore qualche mese fa e a cui ha risposto l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, spiegando a chi spetta l’obbligo di vigilanza e in quali circostanze.

Cambio ora e alunno che si allontana: l’obbligo di vigilanza

L’avvocato Altieri spiega: L’obbligo di vigilanza sugli alunni da parte dei docenti è regolato dagli artt. 2047 e 2048 c.c. i quali prevedono l’esclusione di responsabilità del docente solo in ipotesi in cui vi è la prova che non sia stato possibile impedire il fatto. È necessario, quindi, dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668). È bene precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza, ai fini della valutazione della responsabilità, si deve tener conto dell’età e del grado di maturità degli alunni, in quanto la responsabilità del docente “si configura diversamente a seconda dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto (Corte di Cassazione Penale, sent. del 12 settembre 2019, n. 37766).

Quanto alla responsabilità del docente al cambio dell’ora, non è assolutamente consentito lasciare la classe incustodita perché si deve andare a svolgere lezione in altra classe. La Corte dei Conti, sez. III, con la sentenza n. 1623 del 19.02.1994, ha ritenuto infatti che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza”.

Cosa fare al cambio d’ora

Non vale ad escludere la responsabilità del docente per omessa vigilanza l’esistenza della prassi nell’Istituto in base alla quale al cambio dell’ora la classe viene lasciata incustodita per raggiungere la classe in cui si ha lezione l’ora successiva, o l’eventuale assenza di situazioni di pericolo oppure, ancora, la funzione educativa dell’autoresponsabilizzazione degli alunni o, infine, che il docente debba raggiungere nel cambio dell’ora gli alunni più piccoli (Tribunale di Tivoli, sent. n. 32 del 20/01/2018).

Tanto premesso, quando al cambio dell’ora, il docente dell’ora successiva tarda ad arrivare, si dovrà segnalare al Dirigente Scolastico (o a chi ne fa le veci, come il responsabile di plesso) che incaricherà il collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni. Infatti, la Corte dei Conti, con la sentenza n. 86/92 ha chiarito che “sarà compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante”.  Sul punto, il CCNL scuola 2006/2009 alla Tabella A dei profili ATA, per l’area A, espressamente attribuisce al collaboratore scolastico compiti “di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

In conclusione

Dunque, alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata, si può rispondere al quesito posto affermando che, terminata la propria ora, il docente continua ad avere la responsabilità della classe, in quanto gli alunni restano a lui affidati, fino all’arrivo del docente dell’ora successiva. In caso di ritardo del collega che deve subentrare, il docente dovrà segnalare il ritardo alla dirigenza (o al responsabile di plesso) che incaricherà il collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni. Il docente sarà esonerato da responsabilità solo se il collaboratore scolastico ha ricevuto l’affidamento effettivo degli alunni. Se il docente che entra in classe dopo il cambio dell’ora, non trova un alunno, ferma restando la responsabilità del docente dell’ora precedente che ha lasciato gli alunni incustoditi, dovrà subito informare la dirigenza e il collaboratore scolastico al quale spetta la vigilanza sul piano, ma non dovrà mai lasciare la classe per andare a cercare l’alunno.