Come ogni anno, tutti i docenti neoassunti dovranno affrontare l’anno di prova per ottenere la conferma del ruolo. Non importa la procedura da cui si è ottenuta l’assunzione: sia da GM, che da GAE, che da GPS sostegno, che da concorso straordinario bis i docenti interessati dovranno svolgere questo importante periodo di formazione. Non sempre, tuttavia, i neoimmessi dovranno effettuarlo: vediamo qui di seguito in quali casi non è richiesto.
Premessa
Fatto salvo eventuali modifiche, anche per quest’anno scolastico 2024/25 sarà il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226 a disciplinare il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, e a definirne le modalità con cui si svolgerà il test finale, le procedure e i criteri per la valutazione del personale docente che deve affrontare l’anno di prova. Siamo in attesa che come ogni anno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblichi la relativa nota in merito all’anno scolastico in corso, note che annualmente riconfermano linee generali secondo cui si è svolto il percorso di formazione dell’anno precedente.
Chi non deve effettuare l’anno di prova
Per dare con anticipo già alcune informazioni, dobbiamo fare riferimento alla nota sull’anno di prova a.s. 23/24, dove possiamo leggere che non devono svolgere l’anno di prova i docenti che:
- abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- abbiano avuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.