Anno di prova docenti neoassunti
Anno di prova docenti neoassunti

Il DM 226/2022 disciplina l’anno di prova 2024 del personale docente. Prevede una serie di fasi, strettamente correlate e coordinate tra loro, tutte funzionali alla predisposizione del colloquio innanzi al Comitato di Valutazione. Al termine del percorso di formazione, del peer-to-peer e del visiting, si indicano le azioni da portare a compimento, ognuno per la propria parte di competenza. 

Adempimenti finali anno di prova 2024

I docenti neoimmessi arrivati alla fine dell’anno di prova 2024 devono: 

  1. Completare la progettazione dell’attività peer to peer allegando alla stessa il calendario di svolgimento dell’attività e la valutazione dell’esperienza, da elaborare in forma congiunta con il tutor (comma 2 art.9 D.M. n.226 del 2022); 
  2. Completare sulla piattaforma Indire il proprio Dossier con la registrazione di:
  • Bilancio delle competenze in uscita;
  • Sviluppo futuro delle competenze;
  • Questionario relativo alla formazione online. 

3. Predisporre il proprio dossier con: 

  • Portfolio completo (in formato .pdf); 
  • Bilancio delle competenze in entrata (in formato .pdf); 
  • Bilancio delle competenze in uscita (in formato .pdf); 
  • Documenti di progettazione delle due attività didattiche (nel formato usato o .pdf); 
  • Pagine multimediali di presentazione delle due attività didattiche realizzate (in formato pdf o .zip). 

4. Consegnare al Dirigente Scolastico in formato digitale, via mail, tutta la documentazione contenuta nel portfolio professionale (dossier) e una copia in formato cartaceo. 

Colloquio finale 

Alla fine dell’anno di prova 2024, i neoimmessi devono sostenere, innanzi al Comitato di Valutazione, un colloquio che prenderà avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmetterà al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L’assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non precluderà l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta. 

Contestualmente al colloquio, è previsto l’accertamento di cui all’articolo 4, comma 2. Si verificherà in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo comma, attraverso un test finale che consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor e nella relazione del dirigente scolastico. L’allegato A al decreto contiene indicatori e descrittori funzionali alla verifica delle competenze professionali.