Anno di prova e formazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la Nota N. 67715 del 13 maggio 2024 avente come oggetto: ‘Attività formative del percorso di formazione e prova del personale docente ed educativo neoassunto. Chiarimenti’. Nella nuova Circolare, l’Amministrazione centrale ha voluto fornire delle risposte in merito al percorso di formazione per il personale docente neoassunto.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblica la Nota N. 67715, chiarimenti su attività formative nell’anno di prova
Il MIM, nella nuova Nota N. 67715, fa riferimento alla precedente Nota N. 65741 del 7 novembre 2023, dove sono state date istruzioni operative sul periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’anno scolastico 2023/24, secondo quanto disposto dal DM N. 226 del 16 agosto 2022.
Il percorso formativo, secondo quanto disposto dal suddetto DM, prevede un impegno complessivo, articolato in quattro fasi, di 50 ore da svolgersi in modalità mista, ovvero online e in presenza. Successivamente è stato pubblicato il DM N.19 del 2 marzo 2024 (convertito nella legge N. 56 del 29 aprile 2024) con il quale si prevede che ‘a decorrere dall’anno scolastico 2023/24, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui al all’articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell’ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza’.
Tuttavia, la nuova Circolare N. 67715, precisa che, in considerazione del fatto che la pubblicazione del suddetto DL è avvenuta in un periodo già considerevolmente avanzato del percorso di formazione e di prova, qualora le attività formative siano state già concluse o sia residuato un numero di ore insufficienti, limitatamente all’anno scolastico 2023/24, la mancata frequenza delle attività previste dal suddetto DL non pregiudica la validità del percorso formativo.