L’aspettativa non retribuita costituisce la sospensione temporanea dell’obbligo di prestare servizio. Durante questo arco temporale il lavoratore conserva il posto di lavoro e non percepisce alcun trattamento economico. Oltre che dal personale a tempo indeterminato può essere richiesta anche dai precari (docenti e ATA), purchè abbiano un contratto di supplenza in essere al 31 agosto o 30 giugno. Sono esclusi dalla fruizione i supplenti brevi (anche se con contratto fino al termine delle lezioni). Vediamo di seguito le tipologie di aspettativa non retribuita, le modalità di richiesta e le conseguenze in cui incorrono i richiedenti.
Tipologie di aspettativa non retribuita
L’aspettativa non retribuita può essere richiesta:
- per motivi di famiglia e personali;
- per motivi di studio;
- per motivi di lavoro.
Nel primo caso non vengono elencate specifiche casistiche che rientrano nei motivi familiari o personali. Quanto ai motivi di studio si fa riferimento a qualunque situazione meritevole di apprezzamento e tutela, in quanto attinente al miglioramento ed ampliamento della preparazione professionale del lavoratore, includendovi i motivi di ricerca e dottorato di ricerca. Per quanto attiene invece i motivi di lavoro si fa riferimento alla possibilità di realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Ciò consente al lavoratore dipendente la possibilità di stipulare un contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o con un soggetto privato, compresa una scuola paritaria.
Modalità di richiesta e durata
La richiesta dell’aspettativa non retribuita va effettuata su richiesta dell’interessato. A tal fine, occorre presentare con ragionevole anticipo istanza di aspettativa redatta per iscritto, indirizzata al dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa e la data di decorrenza dalla quale intende fruire della stessa. Va precisato che, nel caso di aspettativa per motivi familiari, personali o di studio, il lavoratore non ha un diritto ad ottenere la concessione dell’aspettativa, ma soltanto un interesse, da valutarsi discrezionalmente da parte dell’amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio. Diversamente nel caso dell’aspettativa per altro lavoro o per superare un periodo di prova, la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente “è collocato in aspettativa a domanda”.
Nella domanda, con riferimento sempre all’aspettativa per motivi di lavoro, il dipendente deve precisare e attestare l’esperienza lavorativa per la quale intende essere collocato in aspettativa: se l’esperienza è presso un Ente Pubblico, basterà un’autocertificazione a supporto della richiesta; se l’esperienza è presso un soggetto privato, è bene che il dipendente esibisca una certificazione che attesti la nuova esperienza lavorativa. Nel caso di aspettativa per motivi di famiglia o personale, il lavoratore dovrà solo indicare le esigenze che lo hanno indotto alla richiesta del periodo di aspettativa, eventualmente anche allegando documentazione di supporto.
L’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati. Qualora sia fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi. In ogni caso il periodo di aspettativa non può superare, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.
Conseguenze
Quanto alle conseguenze l’aspettativa non retribuita interrompe l’anzianità di servizio, pertanto non è utile ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità, dell’anzianità di servizio, del versamento dei contributi e pertanto tale periodo non è ritenuto valido nemmeno ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento e d’Istituto. Durante il periodo di aspettativa, con riguardo agli insegnanti, viene conservato il diritto ad usufruire della carta del docente.