Spesso la richiesta dell’aspettativa viene usata come ‘escamotage’ per prendersi magari un periodo sabbatico, o semplicemente perchè impegni familiari o di altro tipo renderebbero difficoltoso conciliare il lavoro. Si tratta di un diritto di cui possono beneficiare sia i docenti che gli ATA, assunti sia a tempo indeterminato o determinato, conservando il posto di lavoro ma senza ricevere alcun corrispettivo economico. Occorre però fare alcune precisazioni riguardo i supplenti: chi ha contratto breve può comunque beneficiarne? Facciamo chiarezza.
Le tipologie di aspettativa non retribuita
L’aspettativa non retribuita può essere richiesta nei seguenti casi:
- per motivi di famiglia;
- per motivi personali;
- per motivi di studio;
- per motivi di lavoro.
In merito ai motivi di lavoro occorre fare una precisazione: si fa riferimento alla possibilità di realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. In questo modo il lavoratore dipendente ha la possibilità di stipulare un contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o con un soggetto privato, che può essere anche una scuola paritaria.
Supplenti e aspettativa non retribuita
Docenti e ATA possono usufruire dell’aspettativa non retribuita anche se supplenti, ma solo se hanno in essere un contratto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno (a prescindere dal fatto se la nomina sia arrivata dalle graduatorie provinciali o da quelle d’istituto). I supplenti brevi non possono beneficiare di questo diritto, nemmeno se avessero un contratto unico fino al termine delle lezioni.
Va infine precisato che l’aspettativa può essere fruita senza interruzioni e avere una durata massima di 12 mesi oppure per periodi frazionati.