aspettativa non retribuita
aspettativa non retribuita

Può capitare che un docente abbia bisogno, per vari motivi, di prendere un anno di pausa dall’insegnamento. L’aspettativa non retribuita, in questo caso, consente di mantenere il posto di lavoro, seppur senza assegni. Questa possibilità è riconosciuta a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato. E i supplenti? Ne hanno diritto? E come possono usufruirne? Di seguito i dettagli.

Cosa sapere sull’aspettativa non retribuita

Va subito chiarito che possono beneficiare dell’aspettativa non retribuita anche i supplenti, ma solo coloro che conseguono nomine al 31 agosto o al 30 giugno (limitatamente alla durata dell’incarico), a nulla rilavando che la supplenza sia stata conferita dalle Gps o dalle graduatori d’istituto. Sono esclusi da questa possibilità i docenti con supplenza breve e temporanea.

Al pari dei docenti di ruolo anche i supplenti devono però rispettare le stesse condizioni per richiedere l’aspettativa non retribuita. Innanzitutto può essere richiesta:

  • per motivi personali;
  • per motivi familiari;
  • per motivi di studio;
  • per realizzare una diversa attività lavorativa;
  • per superare un periodo di prova

Modalità di richiesta

Il riconoscimento del diritto a fruire dell’aspettativa si consegue soltanto dopo la stipula del contratto. I supplenti quindi, oltre alla presa di servizio, dovranno prima firmare il contratto di supplenza, e solo dopo potranno presentare la richiesta di aspettativa non retribuita. Quest’ultima andrà rivolta, per iscritto, al dirigente scolastico con sufficiente preavviso e indicando la ragione per cui è richiesta l’aspettativa e la data di decorrenza dalla quale intende fruire della stessa.

L’aspettativa non retribuita non ha validità giuridica e, di conseguenza, non si valuta ai fini dell’anzianità di servizio, progressione di carriera, punteggio della continuità. Non è inoltre utile ai fini del superamento del periodo di formazione e prova.