aula
classe vuota

Come ogni anno, l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi di una scuola è sempre un momento di stress e attesa per gli insegnanti, sopratutto se l’istituto si articola su più sedi e comprende più edifici. In un precedente articolo abbiamo visto la normativa e la procedura che occorre seguire per attribuire ad ogni docente le proprie classi. Cosa succede in presenza di più plessi? Come procedere? Facciamo chiarezza insieme qui di seguito. 

Riferimenti normativi  a cui attenersi 

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 165/01 e in base a quanto stabilito dagli articoli 10, 7 e 396 del D.lgs. 297/94, è il Dirigente Scolastico a definire l’assegnazione docenti ai plessi che possono costituire una scuola. Come per l’attribuzione alle classi, il capo d’istituto deve (o quantomeno dovrebbe) tenere conto dei criteri deliberati dal consiglio di istituto e delle proposte scaturite dal collegio docenti. Ricordiamo, infatti, che la materia non è oggetto di contrattazione con la RSU ma solo di confronto, così come indicato dall’art. 30, comma 9 – lettera b2), del CCNL 2019/21. 

Occorre fare riferimento al CCNI per l’assegnazione docenti ai plessi 

Nel caso di assegnazione dei docenti ai plessi situati a distanza tra loro o comunque in comuni diversi, il Dirigente Scolastico deve tenere conto anche del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che disciplina la mobilità. Nello specifico, occorre che si osservi la disposizione di cui all’articolo 3/5 del CCNI 2022/25 sulla mobilità, in base a cui, fatte salve le prerogative del dirigente e degli organi collegiali, i posti/cattedre, che si trovano in plessi ubicati in comuni diversi da quello della sede di organico, “si assegnano salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, tenendo conto delle modalità e dei criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto”. Questa, pertanto, dovrà redigersi in tempi utili per permettere che l’anno scolastico abbia un avvio regolare. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25.