Dall’11 al 24 luglio, tutti i docenti di ruolo che vogliono avvicinarsi al luogo di residenza o comunque migliorare la propria situazione lavorativa, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria 2024. L’art.7 del CCNI indica i motivi per cui è possibile richiedere il movimento: ricongiungimento ai figli, al coniuge, parte dell’unione civile, genitore, gravi motivi di salute. Occorre ricongiungersi nel comune di residenza della persona per cui si presenta istanza: ecco qui di seguito alcune informazioni sul comune da indicare.
Come esprimere la prima preferenza
Nella domanda di assegnazione provvisoria 2024, il codice sintetico del comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento/esigenze di salute, deve essere indicato obbligatoriamente per primo (può essere preceduto da preferenze puntuali di scuole all’interno del comune) quando si intendono indicare preferenze per altri comuni o scuole di essi (CCNI articolo 7 c.8 articolo 17 c.4). L’indicazione sintetica è obbligatoria anche nel caso vi sia una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) non annulla la domanda, ma la limita esclusivamente alle sedi del comune di ricongiungimento e alla stessa tipologia di posto/classe di concorso.
È possibile richiedere assegnazione provvisoria nel comune di titolarità?
In linea generale non è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria per il comune in cui si è già attualmente titolari. Tuttavia a questa impossibilità ci sono delle eccezioni: se si ha la titolarità in una città divisa in più distretti sub comunali (es. Napoli, Roma ecc.), è possibile chiedere di prendere parte al movimento annuale all’interno del proprio comune di titolarità (diviso in più distretti sub comunali) solo se si ha diritto ad una delle precedenze previste dall’art. 8 del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.).
Per poter richiedere movimento all’interno dello stesso comune, tuttavia, le due fattispecie, titolarità in un comune diviso in più distretti sub comunali e diritto ad una delle precedenze previste dal CCNI, devono coesistere. In caso contrario non sarà possibile.