assegnazione provvisoria e utilizzazione 2024
mobilità annuale assegnazione provvisoria

Lo scorso 17 maggio si sono conosciuti gli esiti della mobilità 2024: molti docenti che avevano presentato domanda, purtroppo, non hanno ottenuto il trasferimento richiesto. Altri invece, pur ottenendolo, non sono comunque soddisfatti e altri ancora, invece, non hanno neanche potuto prendere parte ai movimenti perché vincolati. Fortunatamente, però, si può sperare ancora nell’assegnazione provvisoria, le cui domande si dovranno presentare in genere entro fine giugno/ prima metà di luglio. Forniamo qui di seguito dei chiarimenti in merito al ricongiungimento richiedibile. 

Come avviene il ricongiungimento per l’assegnazione provvisoria

In primo luogo precisiamo che l’assegnazione provvisoria è un movimento che ha valore solo temporaneo, vale a dire per l’anno scolastico successivo al quale se ne fa richiesta. Per questo si inserisce all’interno della mobilità annuale. Ma perché si presenta domanda di assegnazione? Il motivo principale per cui si partecipa alla mobilità annuale, infatti, è proprio il ricongiungimento alla propria famiglia. Altra motivazione è legata a gravi problemi di salute che devono essere comunque opportunamente documentati e che costringono il docente a lavorare nel posto più vicino in cui riceve le cure necessarie. 

Nei confronti di chi è possibile richiedere il ricongiungimento? È possibile ricongiungersi 

  1. ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  2. al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza sia comprovata da certificazione anagrafica;
  3. al genitore: nel caso in cui almeno uno dei due abbia più di 65 anni, il docente parteciperà con 6 punti al movimento annuale.

A differenza della mobilità territoriale, il docente coniugato non ha l’obbligo di ricongiungersi al coniuge, ma può scegliere verso chi presentare richiesta. In prima battuta, il ricongiungimento deve avvenire nello stesso comune in cui risiede la persona con cui ci si vuole riunire. 

Occorre certificare la convivenza anagrafica? In quali casi?

Nel richiedere domanda di assegnazione provvisoria non sempre è necessario presentare certificazione che attesti la convivenza anagrafica con chi ci si vuole ricongiungere: nel caso di ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile, ai figli o ai genitori il docente non deve comprovare di risiedere nello stessa abitazione con il ricongiunto. 

Per quanto riguarda, invece, il ricongiungimento per esempio al nonno, allo zio, al fratello o sorella, alla suocera o al suocero occorre la certificazione anagrafica della convivenza per poter presentare domanda. Condizione indispensabile per richiedere assegnazione è che la residenza nel comune (che deve necessariamente essere espressa come prima scelta) sia effettiva con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi antecedenti la data di presentazione dell’istanza.