Come sappiamo, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado possono presentare domanda di assegnazione provvisoria 2024 in modalità on line, tramite il portale Istanze Online dall’11 al 24 luglio 2024. Il personale educativo, i docenti di religione cattolica e gli insegnanti a tempo determinato ex art. 59 o ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44 possono inoltrare domanda sempre dall’11 al 24 luglio 2024, ma con modalità cartacea da presentare tramite PEC. Il personale ATA, invece, potrà inoltrare istanza dall’8 luglio al 19 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC). Come si determina il punteggio spettante? Vediamolo insieme qui di seguito.
Punteggio per l’assegnazione provvisoria 2024
Per determinare il punteggio dell’assegnazione provvisoria 2024 occorre fare riferimento alla relativa tabella di valutazione allegata al CCNI, specifica per i movimenti di carattere annuale. Nel calcolo dei punti spettanti si tengono in considerazione solamente le esigenze di famiglia: non costituiscono punteggio, infatti, né il servizio svolto (sia di ruolo che di preruolo), né i titoli posseduti, a differenza della richiesta di utilizzazione. Nello specifico, ecco come si determinano i punti in base a quanto indicato dall’allegato 3 della suddetta tabella:
A) per il ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente o ai figli o ai genitori spettano 6 punti
B) per i figli minori di 6 anni 4 punti
C) per i figli di età compresa tra 6 e 18 anni 3 punti
D) per cura e assistenza figli, coniuge o genitori 6 punti.
Precisazioni sul punteggio di ricongiungimento
Per ottenere il punteggio di ricongiungimento (punto A) nella domanda di assegnazione provvisoria 2024 occorre che l’interessato esprima come prima preferenza il comune in cui risiede il familiare verso cui questo si richiede, o nel comune viciniore nel caso in cui non vi siano istituti scolastici nel luogo di residenza. Inoltre, tale punteggio si calcola solo in riferimento alla suddetta prima preferenza. Qualora si richieda il ricongiungimento per i genitori, per ottenere i sei punti questi devono compiere 65 anni tra l’1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.