Titolo estero e assegnazione provvisoria. Un lettore ci chiede: ” Vorrei avere un’informazione circa le assegnazioni provvisorie del personale docente inerente l’estate scorsa. Coloro i quali avevano un titolo estero sul sostegno hanno avuto la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria grazie alla domanda di riconoscimento al MIM in corso già effettuata e in attesa di riconoscimento? Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
La normativa sulle assegnazioni provvisorie
Le assegnazioni provvisorie, lo scorso anno scolastico, sono state regolate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato anche per l’a.s. 2023/24 dall’Intesa tra MIM e OOSS del 13.06.2023. L’art. 7, rubricato “Assegnazioni provvisorie personale docente”, al comma 1 individua i soggetti che possono richiedere l’assegnazione provvisoria, disponendo che “1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore”.
Al successivo comma 4 recita che “4. L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato”.
I titoli validi per ottenere l’assegnazione provvisoria
Dal combinato disposto dell’art. 7, comma 4, del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie e dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019per poter richiedere all’assegnazione provvisoria per altra classe di concorso, altro grado o per posto di sostegno sono necessari 2 requisiti:
- aver superato l’anno di prova al momento della presentazione della domanda;
- essere in possesso dell’abilitazione/specializzazione sullo specifico posto richiesto.
Alla luce del chiaro dettato normativo, coloro che hanno l’abilitazione o la specializzazione conseguita all’estero in attesa di riconoscimento in Italia, non potranno richiedere l’assegnazione provvisoria su altra classe di concorso e grado di scuola o l’utilizzazione su posto di sostegno, in quanto le disposizioni contrattuali richiedono espressamente che l’abilitazione/specializzazione siano già riconosciute come equipollenti in Italia. In questo senso, l’art. 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, attuato dal D.M. n. 119 del 15 giugno 2023 limita l’utilizzabilità dei titoli esteri non ancora riconosciuti al solo personale precario.
L’assegnazione provvisoria senza titolo di sostegno
Vale la pena però precisare che vi sono casi in cui è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno pure senza essere in possesso del relativo titolo di specializzazione. Invero, l’art. 14 del CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie aa.ss. 2019/22 prevede che “14. L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.”
Dunque, tale possibilità opera solo per le assegnazioni provvisorie interprovinciali e a condizione che:
- i docenti in questione stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine,
- abbiano prestato almeno un anno di servizio anche a tempo determinato su posto di sostegno.
In ogni caso, hanno la precedenza coloro che sono muniti del titolo di specializzazione che precedono coloro che stanno terminando il corso di specializzazione, i quali, a loro volta, precedono coloro che hanno prestato il servizio su sostegno senza titolo.
La risposta al quesito
Alla luce di quanto si è sin qui detto, il docente con titolo estero non ancor riconosciuto non potrà richiedere l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno avvalendosi di detto titolo estero. Potrà partecipare unicamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali alle condizioni previste dall’art. 14 del CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie aa.ss. 2019/22.