“La normativa di riferimento non prevede espressamente l’annullamento della domanda come sanzione per l’indicazione delle sedi di destinazione in un ordine non conforme a quello risultante dalle tabelle di viciniorità“. Così si è espresso il Tribunale di Taranto in merito al ricorso presentato da una docente finalizzato al ricongiungimento con il proprio nucleo familiare, composto dal marito e da una figlia di sei anni.

Assegnazione provvisoria, ordinanza del Tribunale di Taranto

Lo Studio Legale dell’Avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone, patrocinante del ricorso, ha dato la notizia relativa all’ordinanza cautelare del Tribunale di Taranto pronunciata a favore della docente, condannando l’Amministrazione scolastica di Catanzaro a disporre l’assegnazione provvisoria.

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro aveva arbitrariamente annullato la domanda presentata dalla docente per asserita violazione dell’articolo 7 comma 8 del CCNI in quanto la docente avrebbe erroneamente indicato come prima preferenza istituti scolastici siti in un comune differente da quello più vicino al nucleo familiare, individuato secondo le “tabelle di viciniorità” del Ministero dell’Istruzione.

II Tribunale di Taranto, accogliendo integralmente le argomentazioni della docente, ha osservato che “la normativa di riferimento non prevede espressamente l’annullamento della domanda come sanzione per l’indicazione delle sedi di destinazione in un ordine non conforme a quello risultante dalle tabelle di viciniorità”, come si evince dalla lettura dell’articolo 7 del CCNI. Il Giudice ha concluso che “alla luce di quanto evidenziato ben avrebbe potuto il Ministero vagliare la possibilità di assegnare la ricorrente presso gli istituti indicati dalla ricorrente …, in applicazione dell’ordine indicato nelle tabelle di viciniorità piuttosto che secondo quello indicato dalla ricorrente”.