Conferimento supplenze da graduatorie provinciali per le supplenze, il Tribunale di Cassino, attraverso l’Ordinanza N. 1980/23 pubblicata il 20 novembre scorso, ha espresso parere contrario nei confronti del funzionamento dell’algoritmo predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato.
Conferimento supplenze da GPS, Ordinanza Tribunale di Cassino: bocciato l’algoritmo MIM
L’Ordinanza si riferisce a un ricorso presentato da una docente assistita dall’Avvocato Antimo Buonamano dello Studio Legale BFI. Il Tribunale di Cassino, accogliendo il ricorso, ha riconosciuto il diritto, per la ricorrente, ad ottenere una supplenza dal mese di settembre 2023 al 30 giugno 2024.
In particolar modo, l’Ordinanza sancisce che ‘la disposizione è chiara nello stabilire che, laddove l’aspirante abbia espresso una preferenza solo per talune sedi o classi di concorso o tipologie di posto cui abbia titolo e queste non siano disponibili al proprio turno di nomina, cosicché non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, lo stesso sarà considerato rinunciatario “con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”, con conseguente mancata assegnazione dell’incarico in relazione a tali sedi/classi di concorso/tipologie di posto anche in relazione ai successivi turni di nomina.
La rinuncia opera dunque limitatamente alle sedi scolastiche, classi di concorso e tipologie di posto per cui il candidato non ha espresso preferenza, non potendosi estendere a quelle espressamente indicate tra le preferenze, ancorché queste si siano rese disponibili solo in successivi turni di nomina, pena una indebita sovrapposizione tra fattispecie che la disposizione vuole invece distinte, vale a dire la rinuncia tout court al conferimento degli incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche, ricollegata alla mancata presentazione dell’istanza, e la rinuncia parziale alle sole sedi, classi di concorso e tipologie di posto non espresse tra le preferenze. Né è possibile sostenere che l’espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza.
Una tale interpretazione risulterebbe del tutto irragionevole in quanto porterebbe a non prendere in considerazione, considerandoli rinunciatari, tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato, anche con punteggio pari a zero, abbia indicato quella sede come sua prima preferenza.’